I lavori in quota espongono i lavoratori a uno dei rischi potenzialmente più gravi presenti nei luoghi di lavoro: la caduta dall’alto.
La prevenzione non può tuttavia essere ridotta alla semplice consegna di un’imbracatura. La sicurezza richiede una corretta valutazione del rischio, la priorità delle protezioni collettive, la scelta di un sistema individuale adeguato quando necessario, ancoraggi appropriati, addestramento pratico, controlli e una preventiva organizzazione delle modalità di emergenza e soccorso.
I principali riferimenti sono il D.Lgs. 81/08, in particolare gli artt. 74-79 sui DPI e gli artt. 107, 111, 115 e 116 per i lavori in quota, insieme al Regolamento (UE) 2016/425 e alle norme tecniche applicabili ai diversi componenti e sistemi.
Il Gruppo CMB supporta le aziende nella progettazione di sistemi anticaduta completi, dalla scelta dei DPI alla definizione dei piani di recupero.
Cosa sono i DPI anticaduta?
I dispositivi destinati alla protezione dalle cadute dall’alto rientrano nella III categoria dei DPI.
Il Regolamento (UE) 2016/425 classifica infatti nella categoria III i DPI destinati a proteggere da rischi che possono determinare conseguenze molto gravi, quali morte o danni irreversibili alla salute, includendo espressamente le cadute dall’alto.
Un sistema individuale di protezione contro le cadute può comprendere, in funzione della configurazione scelta, diversi componenti quali:
- imbracatura per il corpo;
- cordini;
- assorbitori di energia;
- connettori;
- dispositivi retrattili;
- dispositivi anticaduta di tipo guidato;
- linee o guide;
- dispositivi e sistemi di ancoraggio appropriati.
I componenti non devono essere scelti separatamente: devono costituire un sistema compatibile e idoneo all’impiego previsto.
Quando è obbligatorio l’addestramento per DPI di III categoria?
Per i DPI di III categoria l’addestramento è indispensabile.
L’art. 77, comma 5, del D.Lgs. 81/08 stabilisce l’obbligatorietà dell’addestramento per ogni DPI appartenente alla terza categoria e per i dispositivi di protezione dell’udito.
Per i sistemi anticaduta non è quindi sufficiente spiegare teoricamente al lavoratore come funziona un’imbracatura.
L’addestramento deve consentire di acquisire concretamente le capacità necessarie per utilizzare correttamente i dispositivi assegnati.
In funzione delle attrezzature e delle attività svolte, il lavoratore deve essere in grado, ad esempio, di:
- indossare e regolare correttamente l’imbracatura;
- riconoscere i punti di collegamento appropriati;
- utilizzare cordini, connettori e dispositivi retrattili;
- collegarsi correttamente al sistema previsto;
- comprendere i limiti di utilizzo;
- effettuare i controlli previsti prima dell’impiego;
- muoversi senza compromettere l’efficacia del sistema;
- riconoscere condizioni nelle quali il DPI non deve essere utilizzato.
L’addestramento deve essere coerente con DPI effettivamente utilizzati e attività realmente svolte, non limitarsi a una dimostrazione astratta.
Formazione e addestramento sono la stessa cosa?
No.
La formazione consente al lavoratore di acquisire conoscenze relative ai rischi, alle misure di prevenzione e alle modalità corrette di utilizzo.
L’addestramento ha invece carattere operativo e serve a far acquisire concretamente la capacità di utilizzare correttamente il DPI.
Nel caso dei DPI anticaduta entrambi gli aspetti sono essenziali.
Il lavoratore deve comprendere, ad esempio, cosa siano il fattore di caduta, il tirante d’aria e l’effetto pendolo, ma deve anche saper regolare concretamente l’imbracatura, effettuare i collegamenti previsti e utilizzare correttamente i dispositivi assegnati.
Come scegliere imbracature, cordini e ancoraggi?
La scelta dei DPI anticaduta deve essere basata su una valutazione tecnica del rischio e delle condizioni operative.
I criteri principali includono:
- tipo di lavoro (quota, sospensione, accesso verticale);
- altezza e “tirante d’aria” disponibile;
- compatibilità tra i componenti del sistema;
- peso dell’operatore e carichi dinamici;
- marcatura CE e conformità alle norme tecniche europee.
Un sistema anticaduta è sempre composto da elementi integrati:
- imbracatura;
- cordini o dispositivi retrattili;
- assorbitori di energia;
- punti di ancoraggio conformi alla norma EN 795.
La norma EN 363 definisce proprio l’architettura del sistema completo, non del singolo DPI.
Trattenuta, posizionamento e arresto caduta non sono la stessa cosa
Un aspetto spesso sottovalutato è la differenza tra le diverse modalità di protezione.
Un sistema di trattenuta è progettato per impedire al lavoratore di raggiungere una zona dalla quale potrebbe cadere.
Un sistema di posizionamento sul lavoro consente invece all’operatore di lavorare sostenuto o mantenuto in una determinata posizione secondo le condizioni previste dal sistema.
Un sistema di arresto caduta interviene quando la caduta si è già verificata, arrestandola in condizioni progettate per limitare le conseguenze sul lavoratore.
Questa distinzione è fondamentale perché influenza la scelta dei componenti, degli ancoraggi e dello spazio libero necessario.
Quando possibile, è generalmente preferibile progettare il sistema in modo da prevenire la caduta, anziché limitarne soltanto le conseguenze.
Ogni quanto devono essere ispezionati?
È necessario distinguere il controllo effettuato dall’utilizzatore dalle ispezioni periodiche previste per il dispositivo.
Frequenza, competenze richieste e modalità delle ispezioni devono essere determinate considerando le istruzioni del fabbricante, le norme tecniche applicabili, il tipo di DPI, la frequenza e severità di utilizzo e le condizioni ambientali.
La UNI EN 365 costituisce un importante riferimento tecnico per istruzioni d’uso, manutenzione, esami periodici e altri aspetti relativi ai dispositivi individuali contro le cadute.
È quindi opportuno evitare di trasformare automaticamente la formula “ogni 12 mesi” in un generico obbligo legislativo valido per qualsiasi dispositivo e circostanza.
La periodicità concretamente applicabile deve essere verificata rispetto al dispositivo utilizzato e alle relative istruzioni.
Le verifiche e gli interventi previsti devono essere adeguatamente tracciati secondo il sistema di gestione adottato e le indicazioni applicabili.
Cosa fare dopo una caduta?
Un DPI o un componente che abbia arrestato una caduta non deve essere automaticamente rimesso in servizio perché apparentemente integro.
Deve essere immediatamente sottratto all’utilizzo e sottoposto alle procedure previste dal fabbricante e dalle norme applicabili.
Lo stesso principio deve essere considerato quando si verificano eventi che possono aver compromesso le prestazioni del dispositivo.
L’assenza di danni visibili non costituisce, da sola, una garanzia di integrità.
Perché bisogna pianificare anche il recupero?
Arrestare una caduta rappresenta soltanto una parte della gestione dell’emergenza.
Un lavoratore che rimane sospeso nell’imbracatura può trovarsi in una condizione critica e deve poter essere soccorso in tempi adeguati.
Per questo motivo, quando la valutazione evidenzia la possibilità che una persona rimanga sospesa o non sia in grado di raggiungere autonomamente una posizione sicura, l’organizzazione deve definire modalità di emergenza e soccorso concretamente attuabili.
Non è sufficiente fare affidamento genericamente sull’arrivo dei soccorsi esterni senza verificare tempi, accessibilità e modalità di recupero.
Il “piano di recupero” è sempre obbligatorio?
È opportuno utilizzare una terminologia normativa precisa.
Il D.Lgs. 81/08 non stabilisce per ogni lavoro in quota un identico e autonomo documento denominato obbligatoriamente “piano di recupero”.
La gestione dell’emergenza deve tuttavia essere adeguatamente pianificata in funzione dei rischi e delle attività.
Per alcune lavorazioni la normativa contiene prescrizioni specifiche.
Nei lavori mediante sistemi di accesso e posizionamento mediante funi, ad esempio, l’art. 116 stabilisce che i lavori siano programmati e sorvegliati in modo adeguato anche per consentire l’immediato soccorso del lavoratore in caso di necessità e prevede che il programma dei lavori definisca un piano di emergenza.
La formazione degli operatori deve inoltre riguardare, in particolare, le procedure di salvataggio.
Anche negli altri lavori in quota nei quali sia concretamente possibile una sospensione dopo una caduta, predisporre procedure, attrezzature e competenze per il recupero costituisce un elemento essenziale di una corretta organizzazione della sicurezza.
Cosa deve prevedere una procedura di emergenza e recupero?
In funzione dell’attività possono essere definiti:
- scenari di emergenza prevedibili;
- modalità di allarme;
- persone incaricate di intervenire;
- sistemi di comunicazione;
- tecniche di recupero;
- attrezzature necessarie;
- modalità di accesso all’infortunato;
- interazione con i soccorsi esterni;
- gestione dell’area durante l’intervento.
Le attrezzature necessarie dipendono dal contesto.
Tripodi, verricelli, dispositivi di discesa o sistemi di sollevamento possono essere appropriati in determinate situazioni, ma non costituiscono una dotazione standard obbligatoria per ogni lavoro in quota.
La soluzione deve essere progettata rispetto allo scenario reale.
Gli errori più frequenti nell’uso dei DPI anticaduta
Tra le criticità che devono essere prevenute rientrano:
- utilizzo del DPI senza aver prima valutato possibili protezioni collettive;
- scelta di componenti singolarmente conformi ma non compatibili tra loro;
- utilizzo di punti di ancoraggio non adeguatamente individuati o verificati;
- mancata valutazione del tirante d’aria;
- sottovalutazione dell’effetto pendolo;
- regolazione non corretta dell’imbracatura;
- collegamenti effettuati in modo improprio;
- mancato rispetto delle istruzioni del fabbricante;
- controlli e manutenzione insufficienti;
- assenza di addestramento pratico;
- mancata pianificazione delle modalità di soccorso;
- riutilizzo improprio di un dispositivo dopo una caduta.
DPI anticaduta: non basta indossare un’imbracatura
La sicurezza nei lavori in quota deve essere progettata come un sistema completo.
La sequenza corretta parte dall’eliminazione o riduzione del rischio e dalla priorità delle protezioni collettive. Quando è necessario ricorrere a sistemi individuali, occorre selezionare componenti compatibili, verificare gli ancoraggi, valutare tirante d’aria e possibili traiettorie di caduta, garantire manutenzione e controlli e addestrare concretamente gli operatori.
Deve inoltre essere affrontato un aspetto spesso trascurato: cosa accade dopo l’arresto della caduta e come viene soccorso il lavoratore.
CMB CONSULTING supporta le aziende nella valutazione dei rischi connessi ai lavori in quota, nella scelta e gestione dei DPI anticaduta, nella formazione e nell’addestramento degli operatori e nella definizione delle procedure operative e di emergenza coerenti con le attività effettivamente svolte.
Riferimenti normativi e fonti autorevoli
- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 – Titolo III, Capo II, art. 77
- Regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale
- UNI EN 363 – Sistemi individuali per la protezione contro le cadute
- UNI EN 365 – Istruzioni per l’uso, manutenzione, ispezione periodica e marcatura
- UNI EN 795 – Dispositivi di ancoraggio
- INAIL – lavori in quota e prevenzione




0 commenti