Lo scorso 24 aprile 2016 è scaduto il primo termine per l’adeguamento alle norme di prevenzione incendi previste dal Decreto 19 marzo 2015 “Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002”
Questo primo step prevedeva:
1) La richiesta, al Comando provinciale dei vigili del fuoco, della valutazione del progetto relativo al completo adeguamento dell’attività.
2) La presentazione di SCIA (segnalazione certificata di inizio attività ai fini della sicurezza antincendio) attestante il rispetto dei seguenti punti:
- punto 17.1, comma 2, esclusa lettera e) – Aree ed impianti a rischio specifico
- punto 17.2.4 – Depositi di sostanze infiammabili
- punto 17.3.1, comma 2 – Distribuzione dei gas combustibili
- punto 17.4.1, comma 1 – Impianti di condizionamento, climatizzazione e ventilazione
- punto 17.5, commi 1 e 7 – Impianti elettrici
- punto 18.2 – Mezzi protezione attiva antincendio – Estintori
- punto 19.1 – Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio
- punto 19.2 – Procedure da attuare in caso di incendio
- punto 20 – Informazione e formazione
- punto 21 – Segnaletica di sicurezza
- punto 22 – Istruzioni di sicurezza
La SCIA, inoltre, deve attestare la predisposizione e l’adozione di un apposito sistema di gestione della sicurezza finalizzato all’adeguamento antincendio, conforme a quanto stabilito dal titolo V del D.M. 18/09/2002 introdotto dall’Allegato III al presente decreto, che deve prevedere l’attuazione dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio, ordinarie ed in emergenza, che, per questa specifica fase, concorrono alle misure di prevenzione.
3) L’individuazione di un responsabile tecnico della sicurezza antincendio, che potrà coincidere con altre figure tecniche presenti all’interno dell’attività, in possesso di attestato di partecipazione, con esito positivo, ai corsi base di specializzazione ai sensi del decreto del Ministro dell’interno 5 agosto 2011. Inoltre, deve essere stato previsto un numero congruo di addetti antincendio, valutato con il metodo riportato al titolo V del decreto del Ministro dell’interno 18 settembre 2002 introdotto dall’Allegato III al presente decreto.
Per maggiori informazioni: Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002 che entrerà in vigore il prossimo 25 aprile 2015



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