Interpello 22/2014: per il servizio di prevenzione e protezione è necessario avere un budget di spesa congruo al raggiungimento delle finalità previste?

Viene inoltre specificato che, ai sensi dell’art. 2, lett. 1, del D.Lgs. n. 81/2008, il servizio di prevenzione e protezione è definito come “insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori”.
La Commissione, a tale proposito, dichiara che:
“Le previsioni dell’art. 31, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 sono dirette ad assicurare che il Servizio di prevenzione e protezione disponga di tutto quanto necessario allo svolgimento dei compiti di cui all’art. 33, comma 1, avuto riguardo alla complessità aziendale e ai rischi presenti.
In relazione alle modalità per realizzare tali finalità, la scelta di assegnare un budget è rimessa alla discrezionalità dell’organizzazione aziendale”.



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