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Formazione e-learning e Datori di Lavoro

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Formazione e-learning e Datori di Lavoro

da | Lug 15, 2014

Formazione e-learning e Datori di Lavoro

Con l’interpello n. 12/2014 la Commissione Interpelli risponde a un quesito della Federfarma in merito al corretto svolgimento della verifica finale dei corsi di formazione  in materia di sicurezza e salute sul lavoro erogati in modalità e-learning.

Nel dettaglio:

  • La verifica finale di un corso in e-learning, realizzata tramite questionario, si può ritenere conforme al dettato legislativo se il verificatore è il datore di lavoro? Ed egli deve necessariamente ricoprire  anche il ruolo di RSPP? Ed è necessario che ricopra questa qualifica da almeno 3 anni?
  • Il Datore di lavoro può svolgere il ruolo di verificatore anche per lavoratori che non siamo propri dipendenti?
  • Per quanto concerne un corso in e-learning,  per la formazione dei  Datore di Lavoro, la verifica finale di si può ritenere conforme al dettato legislativo  se essa viene effettuata in presenza di un altro datore di lavoro, o RLS, o dipendenti già formati ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. n. 81/2008?

 

La Commissione dichiara che l’Accordo Stato-Regioni del 25/07/2012 chiarisce che, per la formazione in modalità e-learning  la verifica finale è obbligatoria viceversa se la formazione è erogata in modalità tradizionale non è obbligatoria.

“Inoltre, la Commissione ritiene che spetti al soggetto organizzatore, anche dandone evidenza nel progetto formativo, garantire che la verifica finale di apprendimento sia svolta da un soggetto in possesso delle capacità necessarie a verificare l’effettività dell’apprendimento al termine del percorso educativo. Tale requisiti sono posseduti dal docente che può essere anche il datore di lavoro, in possesso dei requisiti di legge (DI 06/03/2013).

Tale interpretazione è coerente con quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 che disciplina la formazione dei datori di lavoro che decidono di svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dei rischi, il quale, al punto 6, esplicitamente prevede che la verifica di apprendimento, che può consistere in un colloquio o un test, essendo finalizzata a constatare “ le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionale”, deve essere effettuate “ dal responsabile del progetto formativo o da docente da lui delegato che  formula il proprio giudizio in termini di valutazione globale e redige il relativo verbale”.

 

Leggi l’interpello

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