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Formazione RSPP – ASPP : Nuovo accordo stato regioni 7 luglio 2016

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Formazione RSPP – ASPP : Nuovo accordo stato regioni 7 luglio 2016

da | Lug 14, 2016

Formazione RSPP – ASPP : Nuovo accordo stato regioni 7 luglio 2016

Formazione RSPP - ASPP : Nuovo accordo stato regioni 7 luglio 2016La Conferenza Stato Regioni, nella seduta del 7 luglio 2016, ha approvato il nuovo Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano “finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni”.

Il nuovo Accordo, che abrogherà i precedenti Accordi 26/01/2006 e 8/10/2006, sarà pubblicato nei prossimi giorni in Gazzetta Ufficiale.
In attesa della pubblicazione in Gazzetta, presentiamo il testo del nuovo Accordo  approvato della Conferenza Stato Regioni (disponibile sul sito della Conferenza Stato Regioni).

Testo: Formazione RSPP – ASPP : Nuovo accordo stato regioni 7 luglio 2016

PRINCIPALI NOVITÀ

Percorso formativo: articolazione, obiettivi e contenuti
Modulo A
Corso base per lo svolgimento della funzione di RSPP e ASPP
Modulo B
Corso correlato alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative
 
  • Il Modulo B è strutturato prevedendo un Modulo comune a tutti i settori      produttivi, della durata di 48 ore (escluse le verifiche di apprendimento)
  • Tale modulo è esaustivo per tutti settori, ad eccezione di quattro per i quali il percorso deve essere integrato con la frequenza dei Moduli di specializzazione:
  1. SP1 agricoltura – pesca 12 ore
  2. SP2 cave – costruzioni 16 ore
  3. SP3 sanità residenziale 12 ore
  4. SP4 chimico – petrolchimico 16 ore
Modulo C
Corso di specializzazione per le sole funzioni di RSPP
Metodologia didattica L’Allegato IV fornisce le indicazioni metodologiche per la progettazione ed erogazione dei corsi
Requisiti dei docenti I docenti devono essere in possesso dei requisiti previsti dal D.I. 6 marzo 2013 anche per la formazione di RSPP – ASPP
Organizzazione dei corsi Per ciascun corso, il soggetto formatore dovrà:

  • Indicare il responsabile del progetto formativo, che può essere individuato tra i docenti dello stesso corso;
  • Indicare i nominativi dei docenti;
  • Ammettere un numero massimo di partecipanti ad ogni corso, nel limite di 35 soggetti;
  • Tenere il registro di presenza dei partecipanti;
  • Verificare la frequenza del 90% delle ore di formazione previste, ai fini dell’ammissione alla verifica dell’apprendimento
Verifiche apprendimento MODULO A

  • Test, somministrabili anche in itinere, per un totale minimo di 30 domande ( ciascuna con almeno tre risposte alternative) eventualmente integrato da un colloquio di approfondimento

MODULO B

  • Test, somministrabili anche in itinere, per un totale minimo di 30 domande ( ciascuna con almeno tre risposte alternative)
  • Prova finale di tipo descrittivo basata sulla risoluzione di almeno 5 domande aperte su casi reali o una simulazione
  • Eventuale colloquio di approfondimento

MODULO C

  • Test, somministrabili anche in itinere, per un totale minimo di 30 domande ( ciascuna con almeno tre risposte alternative)
    Colloquio individuale

l verbali d’esame, anche su supporti informatici, sono conservati a cura del soggetto formatore e devono contenere:

  • Dati identificativi del soggetto formatore;
  • Dati del corso (tipologia e durata del Modulo);
  • Elenco degli ammessi alla verifica dell’apprendimento sulla base della frequenza minima del 90% del monte orario previsto;
  • Tipologia della verifica di apprendimento con relativa indicazione dell’idoneità;
  • Luogo, data ed orario della verifica di apprendimento;
  • Sottoscrizione del verbale da parte dei/del soggetto che hanno/ha proceduto alla verifica dell’apprendimento.
Riconoscimento formazione pregressa ex. Accordo RSPP 2006 Accordo Stato-Regioni 26 gennaio 2016
Corso frequentato
Credito riconosciuto sul presente accordo
Modulo B Comune Modulo B Specialistico
Modulo B1 – 36 ore TOTALE Credito totale per SP1
Modulo B2 – 36 ore TOTALE Credito totale per SP1
Modulo B3 – 60 ore TOTALE Credito totale per SP2
Modulo B4 – 48 ore TOTALE
Modulo B5 – 68 ore TOTALE Credito totale per SP4
Modulo B6 – 24 ore
Modulo B7 – 60 ore TOTALE Credito totale per SP3
  Modulo B8 – 24 ore
  Modulo B9 – 12 ore
Aggiornamento ASPP: 20 ore nel quinquennio
RSPP: 40 ore nel quinquennio

  • Possibilità di riconoscimento reciproco degli aggiornamenti tra RSPP e Formatore e tra RSPP e CSP/CSE
  • La modalità e-learning, secondo i nuovi criteri previsti nell’allegato II, è consentita per tutto il monte ore
  • Prevista la partecipazione a convegni e seminari per max 50% del monte ore (senza limite di partecipanti)

L’aggiornamento ha decorrenza quinquennale e parte dalla conclusione del Modulo B comune.
Per i soggetti esonerati, ai sensi dell’art. 32, comma 5, d.lgs. n. 81/2008 e punto 1, allegato A, del presente accordo, l’obbligo di aggiornamento quinquennale decorre:

  • Dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 81/2008 e cioè dal 15 maggio 2008;
  • Dalla data di conseguimento della laurea, se avvenuta dopo il 15 maggio 2008.
Attestazioni Le attestazioni devono essere conservate, presso il soggetto formatore, per almeno 10 anni e dovranno contenere:

  • Dati anagrafici del partecipante;
  • Registro del corso recante: elenco dei partecipanti (con firme), nominativo e firma del docente o, se più di uno, dei docenti, contenuti, ora di inizio e fine, documentazione relativa alla verifica di Apprendimento.
Disposizioni integrative alla disciplina della formazione
Requisiti dei docenti In tutti i corsi obbligatori di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fatti salvi quelli nei quali i requisiti dei docenti siano già previsti da norme specifiche, i docenti devono essere in possesso dei requisiti previsti dal decreto interministeriale 6 marzo 2013.
Il datore di lavoro in possesso dei requisiti per lo svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione di cui all’articolo 34 del d.lgs. n. 81/2008, può svolgere, esclusivamente nei riguardi dei propri lavoratori, la formazione inerente l’accordo del 21 dicembre 2011, anche se non in possesso del requisito relativo alla capacità didattica stabilito dal decreto interministeriale 6 marzo 2013.
Datore di lavoro con incarico da RSPP Un datore di lavoro, la cui attività risulti inserita nei macrosettori Ateco a rischio medio/alto (rif. allegato II dell’accordo del 21.12.2011) può partecipare al modulo di formazione per datore di lavoro che svolge i compiti del servizio di prevenzione e protezione relativo al livello di rischio basso, se tutti i lavoratori svolgono esclusivamente attività appartenenti ad un livello di rischio basso.
Riconoscimento della formazione del medico competente Il medico competente che svolge la sua opera in qualità di dipendente del datore di lavoro (art. 39, comma 2, lettera c del d.lgs. n. 81/2008) è esonerato dalla partecipazione ai corsi di formazione previsti dall’art. 37 del d.lgs. n. 81/2008
Formazione dei lavoratori somministrati Modifica paragrafo 8 crediti formativi dell’accordo CSR 21.12.2011
La formazione dei lavoratori in caso di somministrazione di lavoro ai sensi dell’art. 35, comma 4 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 viene effettuata a carico del somministratore che informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa per la quale essi vengono assunti. Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall’utilizzatore.
Modifiche all’ Allegato XIV del d.lgs. 81/08 In riferimento all’assolvimento dell’aggiornamento del coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori per il tramite di convegni o seminari, la frase “L’aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari con un numero massimo di 100 partecipanti” dell’Allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008 è sostituita dalla presente: “L ‘aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari, in tal caso è richiesta la tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza l’iniziativa e non vi è alcun vincolo sul numero massimo di partecipanti.”
 E-Learning
  • Nuovi criteri previsti nell’allegato II
  • Per i corsi in materia di salute e sicurezza, la modalità e-Learning (da realizzarsi secondo i criteri previsti nell’allegato II) è da ritenersi valida solo se espressamente prevista da norme e Accordi Stato-Regioni o dalla contrattazione collettiva
  • Possibile per il Modulo A
  • Nelle aziende inserite nel rischio basso è consentito il ricorso alla modalità e-Learning anche per la formazione specifica
Organizzazione dei corsi In tutti i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fatti salvi quelli nei quali vengono stabiliti criteri specifici relativi al numero dei partecipanti, è possibile ammettere un numero massimo di  35 partecipanti ad ogni corso
Allegati

Allegato I
Elenco delle classi di laurea per l’esonero dalla frequenza ai corsi di formazione di cui all’art. 32, comma 2 primo periodo, del d.lgs. n. 81/2008.
Allegato II
Requisiti e specifiche per lo svolgimento della formazione su salute e sicurezza in modalità E-learning

  • Requisiti e specifiche di carattere organizzativo
  • Requisiti e specifiche di carattere tecnico
  • Profili di competenze per la gestione didattica e tecnica
  • Documentazione

Allegato III
Attuazione dell’articolo 32, comma 1, lettera c), della legge n. 98/2013 di conversione del D.L. n. 69/2013
Sistema di riconoscimento dei crediti formativi
Allegato IV
Indicazioni metodologiche per la progettazione ed erogazione dei corsi

  • Profili di competenza degli ASPP/RSPP
  • Bisogni formativi di ASPP/RSPP
  • Il progetto formativo
  • Gli obiettivi specifici e i risultati attesi dell’unità didattica
  • I contenuti dell’unità didattica e la durata
  • La strategia formativa e la metodologia didattica (lavori di gruppo, casi di studio. Simulazioni)
  • Il documento progettuale
  • Verifiche in itinere e finale

Allegato V
Tabella riassuntiva dei criteri della formazione rivolta ai soggetti con ruoli in materia di prevenzione
 
In fase di prima applicazione e comunque non oltre dodici mesi dall’entrata in vigore del presente accordo, possono essere avviati corsi di formazione per responsabili e addetti del servizio di prevenzione e protezione rispettosi dell’accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006.

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