Formazione RSPP – ASPP : Nuovo accordo stato regioni 7 luglio 2016
La Conferenza Stato Regioni, nella seduta del 7 luglio 2016, ha approvato il nuovo Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano “finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni”.
Il nuovo Accordo, che abrogherà i precedenti Accordi 26/01/2006 e 8/10/2006, sarà pubblicato nei prossimi giorni in Gazzetta Ufficiale.
In attesa della pubblicazione in Gazzetta, presentiamo il testo del nuovo Accordo approvato della Conferenza Stato Regioni (disponibile sul sito della Conferenza Stato Regioni).
Testo: Formazione RSPP – ASPP : Nuovo accordo stato regioni 7 luglio 2016
PRINCIPALI NOVITÀ
Percorso formativo: articolazione, obiettivi e contenuti
Modulo A Corso base per lo svolgimento della funzione di RSPP e ASPP |
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Modulo B Corso correlato alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative |
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Modulo C Corso di specializzazione per le sole funzioni di RSPP |
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Metodologia didattica | L’Allegato IV fornisce le indicazioni metodologiche per la progettazione ed erogazione dei corsi | ||
Requisiti dei docenti | I docenti devono essere in possesso dei requisiti previsti dal D.I. 6 marzo 2013 anche per la formazione di RSPP – ASPP | ||
Organizzazione dei corsi | Per ciascun corso, il soggetto formatore dovrà:
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Verifiche apprendimento | MODULO A
MODULO B
MODULO C
l verbali d’esame, anche su supporti informatici, sono conservati a cura del soggetto formatore e devono contenere:
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Riconoscimento formazione pregressa ex. Accordo RSPP 2006 | Accordo Stato-Regioni 26 gennaio 2016 Corso frequentato |
Credito riconosciuto sul presente accordo | |
Modulo B Comune | Modulo B Specialistico | ||
Modulo B1 – 36 ore | TOTALE | Credito totale per SP1 | |
Modulo B2 – 36 ore | TOTALE | Credito totale per SP1 | |
Modulo B3 – 60 ore | TOTALE | Credito totale per SP2 | |
Modulo B4 – 48 ore | TOTALE | — | |
Modulo B5 – 68 ore | TOTALE | Credito totale per SP4 | |
Modulo B6 – 24 ore | — | — | |
Modulo B7 – 60 ore | TOTALE | Credito totale per SP3 | |
Modulo B8 – 24 ore | — | — | |
Modulo B9 – 12 ore | — | — | |
Aggiornamento | ASPP: 20 ore nel quinquennio RSPP: 40 ore nel quinquennio
L’aggiornamento ha decorrenza quinquennale e parte dalla conclusione del Modulo B comune.
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Attestazioni | Le attestazioni devono essere conservate, presso il soggetto formatore, per almeno 10 anni e dovranno contenere:
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Disposizioni integrative alla disciplina della formazione
Requisiti dei docenti | In tutti i corsi obbligatori di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fatti salvi quelli nei quali i requisiti dei docenti siano già previsti da norme specifiche, i docenti devono essere in possesso dei requisiti previsti dal decreto interministeriale 6 marzo 2013. Il datore di lavoro in possesso dei requisiti per lo svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione di cui all’articolo 34 del d.lgs. n. 81/2008, può svolgere, esclusivamente nei riguardi dei propri lavoratori, la formazione inerente l’accordo del 21 dicembre 2011, anche se non in possesso del requisito relativo alla capacità didattica stabilito dal decreto interministeriale 6 marzo 2013. |
Datore di lavoro con incarico da RSPP | Un datore di lavoro, la cui attività risulti inserita nei macrosettori Ateco a rischio medio/alto (rif. allegato II dell’accordo del 21.12.2011) può partecipare al modulo di formazione per datore di lavoro che svolge i compiti del servizio di prevenzione e protezione relativo al livello di rischio basso, se tutti i lavoratori svolgono esclusivamente attività appartenenti ad un livello di rischio basso. |
Riconoscimento della formazione del medico competente | Il medico competente che svolge la sua opera in qualità di dipendente del datore di lavoro (art. 39, comma 2, lettera c del d.lgs. n. 81/2008) è esonerato dalla partecipazione ai corsi di formazione previsti dall’art. 37 del d.lgs. n. 81/2008 |
Formazione dei lavoratori somministrati | Modifica paragrafo 8 crediti formativi dell’accordo CSR 21.12.2011 “La formazione dei lavoratori in caso di somministrazione di lavoro ai sensi dell’art. 35, comma 4 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 viene effettuata a carico del somministratore che informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa per la quale essi vengono assunti. Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall’utilizzatore.” |
Modifiche all’ Allegato XIV del d.lgs. 81/08 | In riferimento all’assolvimento dell’aggiornamento del coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori per il tramite di convegni o seminari, la frase “L’aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari con un numero massimo di 100 partecipanti” dell’Allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008 è sostituita dalla presente: “L ‘aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari, in tal caso è richiesta la tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza l’iniziativa e non vi è alcun vincolo sul numero massimo di partecipanti.” |
E-Learning |
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Organizzazione dei corsi | In tutti i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fatti salvi quelli nei quali vengono stabiliti criteri specifici relativi al numero dei partecipanti, è possibile ammettere un numero massimo di 35 partecipanti ad ogni corso |
Allegati
Allegato I
Elenco delle classi di laurea per l’esonero dalla frequenza ai corsi di formazione di cui all’art. 32, comma 2 primo periodo, del d.lgs. n. 81/2008.
Allegato II
Requisiti e specifiche per lo svolgimento della formazione su salute e sicurezza in modalità E-learning
- Requisiti e specifiche di carattere organizzativo
- Requisiti e specifiche di carattere tecnico
- Profili di competenze per la gestione didattica e tecnica
- Documentazione
Allegato III
Attuazione dell’articolo 32, comma 1, lettera c), della legge n. 98/2013 di conversione del D.L. n. 69/2013
Sistema di riconoscimento dei crediti formativi
Allegato IV
Indicazioni metodologiche per la progettazione ed erogazione dei corsi
- Profili di competenza degli ASPP/RSPP
- Bisogni formativi di ASPP/RSPP
- Il progetto formativo
- Gli obiettivi specifici e i risultati attesi dell’unità didattica
- I contenuti dell’unità didattica e la durata
- La strategia formativa e la metodologia didattica (lavori di gruppo, casi di studio. Simulazioni)
- Il documento progettuale
- Verifiche in itinere e finale
Allegato V
Tabella riassuntiva dei criteri della formazione rivolta ai soggetti con ruoli in materia di prevenzione
In fase di prima applicazione e comunque non oltre dodici mesi dall’entrata in vigore del presente accordo, possono essere avviati corsi di formazione per responsabili e addetti del servizio di prevenzione e protezione rispettosi dell’accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006.
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