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Interpello 9-2015: l’aggiornamento del Formatore per la sicurezza

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Interpello 9-2015: l’aggiornamento del Formatore per la sicurezza

da | Lug 12, 2016

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aggiornamento del Formatore per la sicurezza

Aggiornamento del Formatore per la sicurezza.

Con l’Interpello 9-2015 la Commissione Interpelli risponde ad un quesito avanzato dalla Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza (Federcoordinatori) in merito ai criteri di qualificazione della figura del formatore (D.I. 06/03/2013).

 
Nel dettaglio chiede di sapere se “con il termine alternativamente si intende che nell’arco dei tre anni il formatore-docente deve effettuare sia attività di docenza che seguire corsi di aggiornamento ovvero è da considerarsi valevole quale aggiornamento se per i primi tre anni effettua solo attività di docenza, per un minimo di 24 ore, e per i tre anni successivi frequenta solo corsi di aggiornamento e convegni per almeno 24 ore
Al riguardo la Commissione premette che il decreto del 6 marzo 2013 stabilisce per il formatore-docente l’obbligo di aggiornamento professionale con cadenza triennale.
Il triennio decorre:

  • Dalla data di applicazione (12 mesi dopo la pubblicazione su G.U.) per chi è già qualificato a tale data;
  • Dalla data di effettivo conseguimento della qualificazione per gli altri.

L’obbligo di aggiornamento professionale, inoltre, si articola in due diverse modalità, il Formatore-Docente è tenuto alternativamente:

  • Alla frequenza, per almeno 24 ore complessive nell’area tematica di competenza, di seminari, convegni specialistici, corsi di aggiornamento, organizzati dai soggetti di cui all’art. 32 del D. Lgs. 81/2008 s.m.i. Di queste 24 ore almeno 8 devono essere relative a corsi di aggiornamento;
  • Ad effettuare un minimo di 24 ore di attività di docenza nell’area tematica di competenza.

In  conclusione, la Commissione afferma che con il termine “alternativamente” il Legislatore ha inteso dare al Formatore-Docente la possibilità di scegliere liberamente la tipologia di aggiornamento più confacente alla sua figura e non ha invece inteso che le due modalità vadano alternate nei consecutivi trienni, ossia per tre anni solo docenza e per tre anni successivi solo corsi di aggiornamento e convegni.
Leggi: Interpello 9/2015 – Aggiornamento del Formatore per la sicurezza[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_message message_box_style=”solid-icon” message_box_color=”sky”]

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