Per proseguire il percorso di razionalizzazione e aggiornamento delle disposizioni tecniche in materia di prevenzione incendi, mediante l’utilizzo di un nuovo approccio metodologico più aderente al progresso tecnologico e agli standard internazionali, sono state approvate le modifiche al Codice Prevenzione Incendi con la pubblicazione in GU n. 95 del 23.04.2019 del Decreto Ministeriale del 12 aprile 2019 “Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l’approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del D.lgs. 8 marzo 2006, n. 139”.
In merito, il 15 ottobre c.m. i Vigili del Fuoco hanno diramato una circolare esplicativa che analizza l’art.2 e 3 del DM 12 aprile 2019.
Viene riconosciuto il ruolo della normazione tecnica volontaria, che va a supportare la legislazione nazionale definendo lo stato dell’arte in materia di sicurezza contro l’incendio.
Le disposizioni contenute nell’Allegato 1 – che sostituiscono integralmente le Sezioni contenute nel precedente – si riferiscono a:
- G – Generalità;
- S – Strategia antincendio;
- V – Regole tecniche verticali, limitatamente ai seguenti capitoli: 1 (Aree a rischio specifico), V.2 (Aree a rischio per atmosfere esplosive), V.3 (Vani degli ascensori);
- M – Metodi.
Il nuovo Codice è stato reso obbligatorio per tutti quei casi in non è presente una RTV (Regola Tecnica Verticale).
L’approccio del Codice è più prestazionale che prescrittivo e fa riferimento alle norme UNI in modo che siano una delle regole dell’arte privilegiate senza renderle obbligatorie.
Le modifiche riguardano 41 attività, comprese nell’Allegato 1 del DPR n. 151/11; per tali attività (ex non normate), la Regola Tecnica Orizzontale (RTO) del Codice diventa l’unico riferimento progettuale.
Sono escluse, così come riportato all’art. 3 del Decreto, da tale obbligo le RTV attuali:
- 66 – strutture turistico-ricettive all’aria aperta e dei rifugi alpini;
- 67 – asili nido;
- 69 – attività commerciali ove sia prevista la vendita e l’esposizione di beni;
- 71 – aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti;
- 75 – depositi di mezzi rotabili e dei locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili;
per le quali l’uso del Codice resterà un’opzione volontaria, in alternativa alle vecchie regole tecniche prescrittive.
Il nuovo Codice è entrato in vigore il 20 ottobre 2019, ponendo fine al periodo transitorio (durato circa 4 anni) di applicazione volontaria per la sola progettazione delle attività che non erano dotate di specifica Regola Tecnica.
Approfondimento:
Fonte: UNI
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