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Nuove disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro per Polizia di Stato, Vigili del Fuoco e strutture del Ministero dell'Interno con compiti di ordine e pubblica sicurezza

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Nuove disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro per Polizia di Stato, Vigili del Fuoco e strutture del Ministero dell'Interno con compiti di ordine e pubblica sicurezza

da | Nov 6, 2019

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2019 n. 255 il Decreto del Ministero dell’Interno 21 agosto 2019, n. 127:

“Regolamento recante l’applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nell’ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle strutture del Ministero dell’interno destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica.”

Il provvedimento entra in vigore il 14 novembre 2019 e conta 20 articoli suddivisi in:

Capo I -. Disposizioni generali
Capo II – Disposizioni particolari per le articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato nonché per le strutture del Ministero dell’interno destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica
Capo III – Disposizioni particolari per il Dipartimento dei vigili del fuoco e il Corpo nazionale
Capo IV – Disposizioni varie

Si segnala in particolare:

Art 2: ai fini della responsabilità per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro sopraindicati “Fermo restando quanto previsto dal D.lgs. 81/08, nel rispetto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio e agli assetti organizzativi, le funzioni di datore di lavoro sono assolte anche dal dirigente al quale spettano i poteri di gestione dell’ufficio, ivi inclusi quelli di organizzazione del lavoro e di autonoma valutazione del rischio, ovvero dal funzionario non avente qualifica dirigenziale preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale ancorché’ non siano dotati di autonomi poteri di spesa.
Art 5: Il datore di lavoro, tenuto conto delle esigenze di riservatezza e segretezza, istituisce e organizza il servizio di prevenzione e protezione, avvalendosi in via esclusiva di personale dell’Amministrazione in possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 32 del D.lgs. 81/08.
Art. 10: I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del personale sono eletti o designati secondo le modalità previste dagli artt. 47, 48 e 49 del D.lgs. 81/08 e nel rispetto degli accordi collettivi nazionali di lavoro e ricevono la prevista formazione a cura dell’Amministrazione.
Il decreto abroga il decreto interministeriale 14 giugno 1999, n. 450, in materia di salute e sicurezza ei lavoratori nell’ambito delle strutture della Polizia di Stato, del Corpo nazionale e dell’Amministrazione della pubblica sicurezza.
Fonte: Gazzetta Ufficiale

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