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Infortunio in itinere con bicicletta – Linee guida

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Infortunio in itinere con bicicletta – Linee guida

da | Mar 30, 2016

Pubblicata da Inail la circolare n. 14 del 25 marzo 2016 che riassume la  disciplina giuridica riguardante l’infortunio in itinere e l’utilizzo della bicicletta.

infortunio in itinere con bicicletta
La circolare in questione afferma che la disciplina attualmente in vigore rimane per lo più invariata sia in termini generali sia in riferimento alle ipotesi in cui l’infortunio avvenga a bordo del velocipede. La novità  rispetto alla precedente disciplina è introdotta nel Collegato Ambientale alla Legge di Stabilità 2016 e riguarderà tutti i casi futuri, quelli in istruttoria e quelli per le quali sono in atto controversie amministrative o giudiziarie.
 
L’Inail, infatti, sulla base di un’interpretazione estensiva dell’art.12 d.lgs.38/2000, aveva stabilito che l’infortunio occorso su strada aperta al traffico di veicoli a motore dovesse essere indennizzato solo  “[…] in presenza delle condizioni necessarie per rendere necessitato l’uso della bicicletta, mentre “[…] dalla sussistenza di dette condizioni, si potesse prescindere qualora l’infortunio si fosse verificato in un tratto di percorso protetto”.
Nel collegato ambientale invece viene sancito che, a prescindere dal tratto stradale in cui l’evento si verifica, l’infortunio in itinere occorso a bordo di un velocipede deve essere, al ricorrere di tutti i presupposti stabiliti dalla legge per la generalità degli infortuni in itinere, sempre ammesso all’indennizzo.
Circolare n. 14 del 25 marzo 2016

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