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Interpello 16-2015: Preposto, compiti e formazione

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Interpello 16-2015: Preposto, compiti e formazione

da | Mar 1, 2016

Con l’ interpello 16-2015 , la Commissione risponde al quesito dell’ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) in merito “alla corretta interpretazione della figura del preposto alla sorveglianza dei ponteggi ai sensi dell’art. 136 del Testo Unico D.Lgs. 81/2008 e in particolare ai compiti ad esso assegnati e ai requisiti di formazione, anche in confronto con quelli ricadenti sul preposto ex art. 2 comma 1 lettera e)”
Con la premessa che, il D.Lgs 81/2008 definisce preposto colui che “in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativae che i suoi compiti, definiti dall’art. 19, sono:

  1. sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
  2. verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
  3. richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
  4. informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
  5. astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
  6. segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
  7. frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 37.

La commissione interpelli dichiara che l’individuazione della figura del preposto non è obbligatoria in azienda ma è una scelta del datore di lavoro basata sulla organizzazione e complessità della sua azienda e che interviene in genere quando il datore non può personalmente sovraintendere alla attività.
Tuttavia, esistono alcune attività particolari (Montaggio e smontaggio delle opere provvisionali, lavori di demolizione, montaggio e smontaggio dei ponteggi, ect…) in cui il legislatore richiede espressamente che i lavori siano svolti sotto la diretta sorveglianza di un soggetto preposto e gerarchicamente sovraordinato ai lavoratori che effettuano tali attività, che può essere anche il datore di lavoro se è in possesso di una adeguata formazione:
–    Corso di formazione o aggiornamento previsto dall’art. 37, comma 7 del d.Lgs. 81/2008.

PROGRAMMA DEI CORSI PONTEGGI – 28 ore

  1. Modulo giuridico – normativo (4 ore)
  • Legislazione generale di sicurezza in materia di prevenzione infortuni – Analisi dei rischi – Norme di buona tecnica e di buone prassi – Statistiche degli infortuni e delle violazioni delle norme nei cantieri – 2 ore
  • Titolo IV, Capo II limitatamente ai “Lavori in quota” e Titolo IV, Capo I “Cantieri” – 2 ore

2. Modulo tecnico (10 ore)

  • Piano di montaggio, uso e smontaggio in sicurezza (Pi.M.U.S.), autorizzazione ministeriale, disegno esecutivo, progetto – 4 ore
  • DPI anticaduta: uso, caratteristiche tecniche, manutenzione, durata e conservazione – 2 ore
  • Ancoraggi: tipologie e tecniche – 2 ore
  • Verifiche di sicurezza: primo impianto, periodiche e straordinarie – 2 ore

3.Modulo pratico (14 ore)

  • Montaggio-smontaggio-trasformazione di ponteggio a tubi e giunti (PTG) – 4 ore
  • Montaggio-smontaggio-trasformazione di ponteggio a telai prefabbricati (PTP) – 4 ore
  • Montaggio-smontaggio-trasformazione di ponteggio a montanti e traversi prefabbricati (PMTP) – 4 ore
  • Elementi di gestione prima emergenza – salvataggio – 2 ore

– Corsi di formazione o aggiornamento di cui all’Allegato XXI del D.Lgs. 81/2008;
Per concludere, la Commissione ricorda che il D.Lgs. 81/2008 prevede la presenza di un preposto anche per altri lavori ritenuti pericolosi (costruzione, sistemazione, trasformazione o smantellamento di una paratoia o di un cassone nei cantieri temporanei o mobili…), in questi casi però non è prevista alcuna formazione specifica aggiuntiva rispetto a quella prevista nell’art. 37 comma 7 del D.Lgs. 81/2008.
Fonte: Ministero del lavoro e delle politiche sociali

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