Con l’ Interpello 17-2016 la Commissione risponde ad un quesito avanzato dal CNA in merito alla possibilità di “ritenere che il personale addetto alla gestione e alla conduzione dei carri attrezzi, in attività di soccorso stradale, non rientri nel campo di applicazione del Decreto Interministeriale 4 marzo 2013 e quindi non sia obbligato a frequentare il corso di formazione professionale, così come previsto dallo stesso Decreto”.
Al riguardo la Commissione dichiara che l’art. 1 del Decreto Interministeriale 4 marzo 2013 indica i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare
L’art. 3 del suddetto decreto interministeriale prevede, inoltre, l’obbligo per il datore di lavoro di assicurare che “ciascun lavoratore riceva una informazione, formazione e addestramento specifici relativamente alle procedure di cui all’articolo 2” (che sono quelle di apposizione della segnaletica stradale).
Di conseguenza l’attività di soccorso stradale rientra a pieno titolo tra le attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare di cui al Decreto interministeriale 4 marzo 2013, anche alla luce dell’esplicito richiamo alle situazioni incidentali all’interno del campo di applicazione del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2002.
Per queste ragioni la Commissione afferma che: “i lavoratori che svolgono attività di soccorso stradale con apposizione di segnaletica temporanea nei casi previsti dal Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2002 rientrano nel campo di applicazione del Decreto Interministeriale 4 marzo 2013”.
Leggi: interpello 17/2016
L’allegato II del Decreto Interministeriale 4 marzo 2013 stabilisce che la durata, i contenuti minimi e le modalità della suddetta formazione.
Percorso formativo per operatori
Il percorso formativo rivolto agli operatori è strutturato in tre moduli della durata complessiva di 8 ore più una prova di verifica finale:
a) modulo giuridico – normativo della durata di 1 ora;
b) modulo tecnico della durata di 3 ore;
c) prova di verifica intermedia (questionario a risposta multipla da effettuarsi prima del modulo pratico);
d) modulo pratico della durata di 4 ore,
e) Prova di verifica finale (prova pratica).
Modulo |
Argomento |
Durata |
Giuridico normativo |
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1 ora
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Tecnico |
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3 ore |
Pratico |
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4 ore
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Percorso formativo per i preposti
Il percorso formativo per i preposti è strutturato in tre moduli della durata complessiva di 12 ore più una prova di verifica finale, secondo la seguente articolazione:
a) modulo giuridico – normativo della durata di 3 ore;
b) modulo tecnico della durata di 5 ore;
c) prova di verifica intermedia (questionario a risposta multipla da effettuarsi prima del modulo pratico);
d) modulo pratico sulla comunicazione e sulla simulazione dell’addestramento della durata di 4 ore;
e) Prova di verifica finale (prova pratica).
Modulo |
Argomento |
Durata |
Giuridico normativo |
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3 ore |
Tecnico |
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5 ore |
Pratico
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4 ore |
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