È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 52 (03 marzo 2017), il Decreto 21 febbraio 2017 dal titolo “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa”.
Oggetto della regola tecnica sono le attività di autorimessa con superficie complessiva coperta superiore a 300 m² di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 75 (Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m²; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m²; depositi di mezzi rotabili [treni, tram ecc.] di superficie coperta superiore a 1.000 m²). Le nuove norme tecniche si possono applicare alle attività di autorimessa in alternativa alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi di cui al D.M. 1° febbraio 1986 e al D.M. 22 novembre 2002.
Il Decreto definisce come autorimessa l’area coperta, con servizi annessi, destinata al ricovero, alla sosta e alla manovra di veicoli. Di conseguenza, ai fini della presente regola tecnica non sono considerate autorimesse:
- Aree coperte destinate al parcamento di veicoli ove ciascun posto auto sia accessibile direttamente da spazio scoperto, o con un percorso massimo inferiore a 2 volte l’altezza del piano di parcamento;
- Spazi destinati all’esposizione, alla vendita o al deposito di veicoli provvisti di quantitativi limitati di carburante per la semplice movimentazione nell’area.
L’art 3 del presente decreto indica, inoltre, le modifiche apportate al D.M. 3 agosto 2015:
- Nella sezione V «Regole tecniche verticali», del D.M. 3 agosto 2015, è aggiunto il capitolo «V.6 – Attività di autorimessa»
- All’art. 1, del D.M. 3 agosto 2015, sono aggiunte le seguenti lettere:
«o) decreto del Ministro dell’interno 1° febbraio 1986 recante “Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l’esercizio delle autorimesse e simili”; p) decreto del Ministro dell’interno 22 novembre 2002 recante “Disposizioni in materia di parcamento di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto all’interno di autorimesse in relazione al sistema di sicurezza dell’impianto”». - All’art. 1, del D.M. 3 agosto 2015, dopo il numero «75» sono eliminate le parole «limitatamente ai depositi di mezzi rotabili e ai locali adibiti al ricovero di natanti e aeromobili».
Il presente decreto entrerà in vigore il giorno 2 aprile 2017.
DECRETO 21 febbraio 2017
Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa.
IL MINISTRO DELL’INTERNO
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229»
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, concernente il regolamento per la semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
Visto il decreto del Ministro dell’interno 1° febbraio 1986, recante «Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l’esercizio delle autorimesse e simili», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 38 del 15 febbraio 1986
Visto il decreto del Ministro dell’interno 22 novembre 2002, recante «Disposizioni in materia di parcamento di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto all’interno di autorimesse in relazione al sistema di sicurezza dell’impianto», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 283 del 3 dicembre 2002
Visto il decreto del Ministro dell’interno 7 agosto 2012, recante «Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell’art. 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 201 del 29 agosto 2012
Visto il decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 e successive modificazioni recante Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 192 del 20 agosto 2015
Ritenuto di dover definire, nell’ambito delle norme tecniche di cui al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, specifiche misure tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa;
Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui all’art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139
Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del 9 settembre 2015, che prevede una procedura di informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione.
Decreta:
Art. 1
Nuove norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa
Sono approvate le norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Art. 2
Campo di applicazione
- Le norme tecniche di cui all’art. 1 si possono applicare alle attività di autorimessa di superficie complessiva coperta superiore a 300 m² di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 75, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero per quelle di nuova realizzazione.
- Le norme tecniche di cui all’art. 1 si possono applicare alle attività di cui al comma 1 in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell’interno del 1° febbraio 1986 e al decreto del Ministro dell’interno del 22 novembre 2002.
Art. 3
Modifiche al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 e successive modificazioni
- All’allegato 1 del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, nella sezione V «Regole tecniche verticali», è aggiunto il seguente capitolo «V.6 – Attività di autorimessa», contenente le norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa di cui all’art. 1.
- All’art. 1, comma 2, del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, dopo la lettera n), sono aggiunte le seguenti lettere:
«o) decreto del Ministro dell’interno 1° febbraio 1986 recante “Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l’esercizio delle autorimesse e simili”; p) decreto del Ministro dell’interno 22 novembre 2002 recante “Disposizioni in materia di parcamento di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto all’interno di autorimesse in relazione al sistema di sicurezza dell’impianto”». - All’art. 2, comma 1, del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, dopo il numero «75» sono eliminate le parole «limitatamente ai depositi di mezzi rotabili e ai locali adibiti al ricovero di natanti e aeromobili».
Art. 4
Norme finali
Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
ALLEGATO 1 – REGOLE TECNICHE VERTICALI
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