INTERPELLO 2-2023, LA COMMISSIONE RISPONDE AD UN QUESITO AVANZATO DALLA ANP – ASSOCIAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI PUBBLICI E ALTE PROFESSIONALITÀ DELLA SCUOLA IN MERITO A DEI CHIARIMENTI RELATIVI ALLA NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE AL FINE DEL SUO COINVOLGIMENTO NELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI.
In particolare la ANP richiede di sapere se: “se il combinato disposto degli articoli 25, comma 1, lettera a) – 18, comma 1, lettera a) – 29, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 “determini l’obbligo per il datore di lavoro di procedere, in tutte le aziende ed in particolare nelle Istituzioni Scolastiche, alla nomina preventiva del medico competente al fine del suo coinvolgimento nella valutazione dei rischi, anche nelle situazioni in cui la valutazione dei rischi non abbia evidenziato l’obbligo di sorveglianza sanitaria”»
La Commissione ritiene che ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. a) del D.Lgs 81/08, la nomina del medico competente sia obbligatoria per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dall’art. 41 del citato D.Lgs 81/08 e che, pertanto, il medico competente collabori, se nominato, alla valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs 81/08.
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