L’Articolo 32 del D. Lgs. 81/08 dichiara che le persone in possesso di alcune tipologie di laurea sono esonerati dalla frequenza dei moduli A e B per la formazione obbligatoria degli Addetti e Responsabili del Servizio di prevenzione e Protezione aziendale.
Le Lauree riconosciute sono:
- Scienze dell’architettura e dell’ingegneria civile – Classe 4
- Ingegneria civile ed ambientale – Classe 8
- Ingegneria dell’informazione – Classe 9
- Ingegneria industriale – Classe 10
(Decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000)
- Professioni sanitarie della prevenzione – Classe 4
(Decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 2 aprile 2001)
- Ingegneria civile ed ambientale – Classe L07
- Ingegneria dell’informazione – Classe L08
- Ingegneria Industriale – Classe L09
- Scienze dell’architettura – Classe L17
- Scienze e tecniche dell’edilizia – Classe L23
- Laurea Magistrale in Ingegneria della Sicurezza Industriale – Classe LM26
(Decreto del Ministro dell’università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 155 del 6 luglio 2007)
È importante ricordare però che per esercitare la funzione di RSPP è necessaria la frequenza del Modulo C (24 ore) di cui all’Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006, con verifica positiva. Inoltre, tutti gli ASPP e RSPP devono seguire i corsi di aggiornamento quinquennali del modulo B relativo ai macrosettori ATECO di appartenenza.
Ulteriori titoli di studio possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.
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