+39.06.3600.3897 comunicazione@gruppocmb.it

Misura dei campi elettromagnetici – Sicurezza per i lavoratori

  • HOME
  • 9
  • Misura dei campi elettromagnetici – Sicurezza per i lavoratori

Misura dei campi elettromagnetici – Sicurezza per i lavoratori

da | Dic 2, 2014

Le attività comprendono:

  • Progettazioni di schermature per dispersioni di campi elettromagnetici nell’ambito sanitario (esempio nelle UTIC, blocchi operatori, Risonanze Magnetiche, ecc.) ed industriale (cabine elettriche, saldatori ad induzione magnetica, incollaggi per legno, ecc.)
  • Verifica della tenuta delle gabbie di Faraday sia nel settore sanitario (a servizio delle Risonanze Magnetiche) che industriale
  • Monitoraggi periodici relativi alle prestazioni delle apparecchiature e sistemi quali: ipertermia, Risonanze Magnetiche, varchi magnetici, ecc.
  • Monitoraggi ambientali

Il D.Lgs 81/2008 determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall’esposizione ai campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz) durante il lavoro e coinvolge tutte quelle strutture (pubbliche e private), che hanno apparati che, sia intenzionalmente che non, emettono campi elettromagnetici.
Il Datore di Lavoro ha l’obbligo di far misurare e calcolare i livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti tutti i lavoratori, inoltre:

  • La valutazione, la misurazione ed il calcolo devono essere programmati ed effettuati, con cadenza almeno quinquennale (e comunque ogni qualvolta si verifichino mutamenti che potrebbero renderla superata, oppure quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione), da personale competente.
  • I dati ottenuti dalla valutazione, misurazione e calcolo del livello di esposizione devono costituire parte integrante del documento di valutazione del rischio (DVR – 81/08).
  • Il datore di lavoro deve provvedere affinché i lavoratori esposti a rischi derivanti da campi elettromagnetici sul luogo di lavoro ed i loro rappresentanti vengano informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi. E’ prevista, inoltre anche una sorveglianza sanitaria effettuata, di norma, una volta l’anno o con periodicità inferiore decisa dal medico competente con particolare riguardo ai lavoratori particolarmente sensibili al rischio.

Potrebbe interessarti anche…

0 commenti