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Sicurezza negli Studi Legali

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Sicurezza negli Studi Legali

da | Apr 14, 2014

Con riferimento all’articolo 15 del D.Lgs. 81/2008, Andrea Baldin raccoglie in linea generale i requisiti di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro specificatamente valevoli per lo Studio legale:

valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza;

– programmazione della prevenzione;

– eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;

– rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;

– riduzione dei rischi alla fonte; sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso; limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;

– priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;

– controllo sanitario dei lavoratori;

– informazione e formazione adeguate per i lavoratori, i dirigenti, i preposti e per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

– istruzioni adeguate ai lavoratori, partecipazione e consultazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti;

– programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l’adozione di codici di condotta e di buone prassi;

– misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;

– uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;

– regolare manutenzione degli ambienti e delle attrezzature”.

 

Obblighi di tutela fuori dallo Studio:

 

Vi sono specifiche precauzioni da osservarsi anche fuori dallo Studio. Ad esempio “quando l’Avvocato si reca dal cliente, egli sarebbe tenuto a esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le sue generalità (quale lavoratore) e l’indicazione del Titolare di Studio (quale datore di lavoro). Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro”.

 

E quando si lavora presso Organizzazioni Terze (clienti, fornitori, controparti, Pubbliche amministrazioni, …) “gli Avvocati dovrebbero poi assicurarsi di ricevere dal datore di lavoro di tali Organizzazioni tutte le informazioni sui rischi per la sicurezza sul lavoro, nonché sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati – anche solo temporaneamente – a operare, e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Nel caso poi in cui un servizio legale sia oggetto di un appalto o di un contratto di servizi articolato, è inoltre obbligo del committente promuovere la cooperazione e il coordinamento della Sicurezza con i lavoratori dello Studio legale incaricato dei servizi”.

 

Articolo tratto da: PuntoSicuro

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