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Strutture sanitarie: primo step di adeguamento alla normativa antincendio

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Strutture sanitarie: primo step di adeguamento alla normativa antincendio

da | Mag 2, 2016

Lo scorso 24 aprile 2016 è scaduto il primo termine per l’adeguamento alle norme di prevenzione incendi previste dal Decreto 19 marzo 2015 “Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002

Questo primo step prevedeva:
1) La richiesta, al Comando provinciale dei vigili del fuoco, della valutazione del progetto  relativo  al  completo  adeguamento dell’attività.
2) La presentazione di SCIA (segnalazione certificata di inizio attività ai fini della sicurezza antincendio) attestante il  rispetto dei seguenti punti:

  • punto 17.1, comma 2,  esclusa lettera e) – Aree ed impianti a rischio specifico
  • punto 17.2.4 – Depositi di sostanze infiammabili
  • punto 17.3.1, comma 2 – Distribuzione dei gas combustibili
  • punto 17.4.1,  comma 1 – Impianti di condizionamento, climatizzazione e ventilazione
  • punto 17.5, commi 1 e 7 – Impianti elettrici
  • punto 18.2 – Mezzi protezione attiva antincendio – Estintori
  • punto 19.1 – Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio
  • punto 19.2 – Procedure da attuare in caso di incendio
  • punto 20 –  Informazione e formazione
  • punto 21 – Segnaletica di sicurezza
  • punto 22 – Istruzioni di sicurezza

La SCIA, inoltre, deve attestare  la predisposizione e l’adozione di un  apposito  sistema  di gestione della  sicurezza  finalizzato  all’adeguamento  antincendio, conforme a quanto stabilito dal titolo V  del  D.M. 18/09/2002  introdotto  dall’Allegato  III  al presente decreto, che deve prevedere l’attuazione dei divieti,  delle limitazioni  e  delle  condizioni  di  esercizio,  ordinarie  ed   in emergenza, che, per questa specifica fase, concorrono alle misure  di prevenzione.
3) L’individuazione di un  responsabile  tecnico  della  sicurezza antincendio, che potrà coincidere con altre figure tecniche presenti all’interno dell’attività,   in   possesso   di    attestato    di partecipazione, con esito positivo, ai corsi base di specializzazione ai sensi del decreto del Ministro dell’interno 5 agosto 2011. Inoltre, deve essere stato previsto un numero congruo di  addetti  antincendio,  valutato con il  metodo  riportato  al  titolo  V  del  decreto  del  Ministro dell’interno  18  settembre  2002  introdotto  dall’Allegato  III  al presente decreto.

Per maggiori informazioni: Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002 che entrerà in vigore il prossimo 25 aprile 2015

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