Cosa fare e quali attrezzature devono essere messe in sicurezza?
Mettere in sicurezza le attrezzature da lavoro fornite ai propri lavoratori è un obbligo di ogni azienda.
Secondo le disposizioni dell’art. 71 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., l’Inail è titolare della prima verifica periodica dopo la messa in servizio di attrezzature e impianti e delle Aziende Sanitarie Locali per le verifiche successive.
I datori di lavoro possono fare richiesta all’Inail per via telematica, accedendo ai Servizi online, o inoltrando la richiesta per posta elettronica certificata, indirizzata al dipartimento territoriale di competenza. É necessario, inoltre, che il datore di lavoro indichi un soggetto privato abilitato dall’Inail a cui affidare la verifica, nel caso in cui l’Istituto non sia in grado di eseguire il controllo entro 45 giorni dalla sua richiesta.
Le verifiche sono sempre onerose e a carico del datore di lavoro, il quale ha anche l’obbligo di conservare e rendere disponibile la documentazione relativa all’impianto.
L’art. 71 del d.lgs. 81/2008 prevede i seguenti adempimenti:
- Denuncia di impianto scariche atmosferiche (d.p.r. 462/2001)
- Immatricolazione di apparecchi di sollevamento persone e materiali (d.m. 11 aprile 2011)
- Immatricolazione di apparecchi a pressione, insiemi semplici e complessi (d.m.11 aprile 2011)
- Richiesta di prima verifica periodica (d.m.11 aprile 2011) per sollevamento persone e materiali, apparecchi a pressione, insiemi semplici e complessi, impianti termici (all. 7 d.lgs. 81/2008 e s.m.i.).
Attrezzature soggette a verifica di conformità:
- Generatori di vapore e di acqua surriscaldata
- Recipienti per liquidi e tubazioni per liquidi, vapori e gas
- Recipienti a gas e recipienti a vapore
- Recipienti particolari
- Recipienti semplici a pressione con p.v. ≥8000 e p.s. > 12 bar
- Forni industriali marcati CE
- Forni industriali non marcati CE e Forni per oli minerali
- Serbatoi per GPL
- Contenitori a pressione di gas con membrature miste
- Atrezzature a pressione in accordo alla direttiva 97/23/CE PED
- Atrezzature a pressione trasportabili di cui al d.m. 12/09/1925 e s.m.i.
- Attrezzature di lavoro – Gruppo GVR
- Attrezzature di lavoro per SC e SP
- Ponti sollevatori per veicoli
- Impianti di riscaldamento
- Apparecchi di sollevamento e piattaforme di lavoro elevabili
- Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche e di messa a terra (pur non essendo previsto il medesimo ciclo di verifiche, è comunque necessario, per le disposizioni del d.p.r. 462/2001, attuare un censimento degli impianti attivi e un controllo a campione sulla base di criteri definiti in accordo tra il sistema delle Regioni e l’Inail)
Fonte: INAIL



0 commenti