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Registro infortuni. Cosa succede in caso di mancata vidimazione?

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Registro infortuni. Cosa succede in caso di mancata vidimazione?

da | Apr 23, 2014

Registro infortuni. Cosa succede in caso di mancata vidimazione?

 

Il Ministero del Lavoro, in data 27 marzo 2014, risponde all’interpello n. 9/2014 avanzato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro per avere maggiori delucidazioni in merito all’applicabilità della sanzione per mancata vidimazione del registro infortuni a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008.

Va premesso che l’art. 53, comma 6, del D.Lgs. 81/08 prevede che “fino ai sei mesi successivi all’adozione del decreto interministeriale di cui all’art.8 comma 4, del presente decreto restano in vigore le disposizioni relative al registro infortuni ed ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici”.

Ciò premesso la Commissione  interpelli ritiene che in attesa dell’emanazione del nuovo decreto interministeriale, istitutivo del SINP (Sistema informativo nazionale per la Prevenzione), che disciplinerà le modalità di comunicazione degli infortuni e che, pertanto, farà venir meno le disposizioni relative al registro infortuni e le relative disposizioni sanzionatorie – sono soggette alla tenuta del registro infortuni tutte le aziende che ricadono nella sfera di applicazione dello stesso.

Tale registro deve essere redatto conformemente al modello approvato con D.M. 12 settembre 1958 (come modificato dal D.M. 5 dicembre 1996), ancora in vigore, conservato a disposizione dell’organo di vigilanza sul luogo di lavoro e vidimato presso l’ASL competente per territorio, fatta eccezione per le Regioni che hanno abolito tale obbligo.

La mancata tenuta o vidimazione del registro infortortuni – ricorda il Ministero – comporta per il datore di lavoro l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’art. 89, comma 3 del D.Lgs. 626/1994.  

 

Fonte: Ministero del lavoro

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