Il Ministero dei Trasporti e il Ministero dell’Interno, con la Circolare del 23 marzo 2018, forniscono una serie di indicazioni e chiarimenti in merito alla tematica della dotazione di estintori portatili su autobus e scuolabus.
Circolare del 23 marzo 2018
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Dotazione di estintori su autobus
Il D.M. 18 aprile 1977, tra altre prescrizioni di sicurezza, prevede che gli autobus, gli scuolabus e tutti gli altri complessi di autoveicoli per trasporto di persone in numero superiore a 9 oltre il conducente, durante la circolazione, debbano essere dotati di estintori portatili approvati e riconosciuti idonei all’impiego in locali chiusi dal Ministero dell’Interno.
Sulla base delle conoscenze tecniche all’epoca della stesura del decreto medesimo, la norma indica, in funzione dei posti disponibili, l’obbligo di dotare i veicoli suddetti di diverse tipologie di estintori:
- per gli autobus con meno di 30 posti, almeno un estintore a schiuma da 5 kg, oppure uno a neve carbonica da 2 kg;
- per gli autobus con più di 30 posti almeno un estintore a schiuma da 5 kg oppure due a neve carbonica da 2 kg.
Quando sono presenti a bordo due estintori, vanno collocati in posti diversi e lontani tra loro: uno vicino al conducente e l’altro nella parte posteriore del veicolo.
Tutti gli estintori devono essere alloggiati in adeguate nicchie o in opportune sedi in modo che non si muovano durante la marcia. Tali alloggiamenti sono oggetto di specifica verifica di rispondenza alle pertinenti norme tecniche in sede di omologazione o di approvazione in unico esemplare del veicolo.
Gli estintori devono, infine, essere costantemente mantenuti in perfetta efficienza, prevedendosi sanzioni non solo per la loro mancanza ma anche per l’inefficienza o l’omessa revisione periodica.
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Estintori equivalenti
Il citato DM del 1977 precisa che gli estintori sopra specificati possono essere sostituiti da tipi di efficienza equivalente, senza, tuttavia, fornire una tabella di comparazione che potesse meglio chiarire tale equivalenza. Sul tema, allo scopo di fare chiarezza in modo definitivo, sentita la Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, si precisa che:
- gli estintori a schiuma da 5 litri possono essere considerati equivalenti ad estintori a base d’acqua (in cui sono compresi anche gli estintori a schiuma) omologati, con carica nominale non inferiore a 6 litri;
- gli estintori a neve carbonica da 2 kg possono essere considerati equivalenti ad estintori ad anidride carbonica (CO2), omologati, con carica nominale non inferiore a 2 kg.
Sebbene non imposto dalla normativa, tuttavia, appare utile segnalare che, in funzione dell’impiego particolare sui veicoli a cui sono destinati, è in ogni caso preferibile optare per l’utilizzo di estintori a base d’acqua piuttosto che a neve carbonica o ad anidride carbonica, per la relativa facilita d’impiego e la minore pericolosità in caso di esposizione dell’estintore ad alte temperature che caratterizza i primi rispetto ai secondi.
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Impiego di estintori a polvere
Per effetto dell’approvazione del DM 7.1.2005 (norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione di estintori portatili di incendio), da molti anni, la prassi ed il mercato hanno ritenuto che i tipi di estintori citati potessero essere sostituiti da estintori a polvere di pari capacita estinguente, basando tale convinzione sull’effettiva equivalenza del potere estinguente tra tutti gli estintori indicati e quelli a polvere.
Sul tema, tuttavia, la Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, alla quale e stato chiesto di esprimere un parere in merito, ha precisato che per stabilire l’efficienza equivalente di un estintore non devono essere considerate solo le caratteristiche di spegnimento rispetto alle classi di fuoco considerate, ma anche le caratteristiche del getto estinguente durante la scarica e gli effetti che l’azionamento dell’estintore potrebbe comportare sugli occupanti. Il punto 5.5.8, del Decreto del 1977, infatti, afferma che devono essere esclusi tutti gli estintori, ancorché approvati dal Ministero dell’Interno, che possano, all’atto dell’impiego su veicoli, sviluppare gas velenosi.
In relazione agli estintori che utilizzano, quale agente estinguente, la polvere, pur escludendo rischi di tossicità , appare di tutta evidenza che l’eventuale impiego di un estintore di questo tipo, all’interno di uno spazio molto ristretto in cui possono essere presenti molte persone, quale quello che caratterizza l’abitacolo di un autobus, per la dispersione di polveri molto sottili, può produrre effetti di irritazione degli occhi e delle mucose, soprattutto su persone anziane o su bambini.
Pertanto, tenuto conto che la previsione d’impiego degli estintori e costituita dall’attacco di un principio di incendio nell’abitacolo del veicolo destinato al trasporto di persone, devono ritenersi non idonei gli estintori che utilizzino, quale agente estinguente, la polvere.
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Sostituzione di estintori a polvere utilizzati sui veicoli
Sulla base delle considerazioni sopraindicate e valutando che l’impiego di estintori a polvere non condiziona la capacita estinguente del dispositivo ma afferisce soprattutto a questioni legate alla tutela della salute dei passeggeri, appare necessario prevedere la graduale sostituzione sugli autobus e scuolabus in circolazione degli estintori a polvere con quelli a base d’acqua (compresi quelli a schiuma) o a neve carbonica.
Nella consapevolezza che tale operazione richieda tempi e modi che devono essere adeguatamente regolamentati, sentita la Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e sentite le Associazioni di categoria del settore, si ritiene che la sostituzione degli estintori sopraindicati possa essere effettuata secondo le seguenti indicazioni:
- i veicoli nuovi, immatricolati per la prima volta a far data dal 16 aprile 2018, dovranno essere dotati in ogni caso di estintori a base d’acqua (compresi quelli a schiuma), secondo le prescrizioni riportante nel punto 1 della presente circolare;
- i veicoli immatricolati in precedenza, invece, dovranno essere dotati dei predetti dispositivi antincendio, sostituendo quelli a polvere eventualmente presenti, in occasione della prima scadenza della revisione del dispositivo che imponga la sostituzione dell’agente estinguente dell’estintore presente a bordo e, comunque, entro 3 anni dalla data della presente circolare.
Resta peraltro inteso che, per tutelare la salute dei passeggeri, il personale di bordo dei veicoli sopraindicati ancora dotati di estintori a polvere dovrà in ogni caso essere reso edotto che tali dispositivi devono essere utilizzati solo dopo aver fatto scendere tutti i passeggeri.
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