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Gazzetta Ufficiale – Applicazione della normativa antincendio negli edifici scolastici

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Gazzetta Ufficiale – Applicazione della normativa antincendio negli edifici scolastici

da | Apr 3, 2018

Gazzetta Ufficiale: Applicazione della normativa antincendio negli edifici scolasticiÈ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.74 del 29-03-2018, il decreto inerente l’”Applicazione della normativa antincendio agli edifici e ai locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, nonché agli edifici e ai locali adibiti ad asili nido”.

La finalità del decreto, come indicato nel primo articolo, è di fornire delle indicazioni programmatiche prioritarie per l’adeguamento   alla normativa antincendio degli edifici e dei locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, nonché degli edifici e dei locali adibiti ad asili nido
Art. 1-Finalità

  1. Ai fini indicati nelle premesse, per l’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici e dei locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, nonché degli edifici e dei locali adibiti ad asili nido, sono definite le indicazioni programmatiche prioritarie previste dal presente decreto.

Art. 2-Indicazioni programmatiche prioritarie per gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuola

  1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in materia di prevenzione incendi ed in articolare dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, e ferma restando l’integrale  osservanza  del  decreto  del  Ministro dell’interno 26  agosto  1992,  le  attività  di  adeguamento  degli edifici e dei locali adibiti a scuole di  qualsiasi  tipo,  ordine  e  grado, potranno essere realizzate secondo  le  seguenti  indicazioni, attuative del citato decreto ministeriale,  che  fissano  livelli  di priorità programmatica:
  • livello di priorità a): disposizioni di cui ai punti 7.1, limitatamente al secondo comma, lettere a) e b); 8; 9.2; 10; 12;  
  • livello di priorità b): disposizioni di cui ai punti 6.1; 6.2; 6.4; 6.6, limitatamente al punto 6.6.1; 9.3;
  • livello di priorità c): restanti disposizioni del citato decreto ministeriale.
  1. Le attività di adeguamento di cui al presente decreto potranno essere effettuate, in alternativa, con l’osservanza delle norme tecniche di cui al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 così come integrato dal decreto del Ministro dell’interno 7 agosto 2017. In tal caso le attività di adeguamento potranno essere articolate secondo modalità attuative che tengano conto delle indicazioni di cui al comma 1.

  Art. 3-Indicazioni programmatiche prioritarie per gli edifici ed i locali adibiti ad asili nido

  1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in materia di prevenzione incendi ed in particolare dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, e ferma restando l’integrale osservanza delle  misure  di  sicurezza antincendio di cui all’art. 6, lettera a), del decreto  del  Ministro dell’interno 16  luglio  2014,  le  attività  di  adeguamento  degli edifici  e  dei  locali  adibiti  ad  asili  nido,  potranno   essere realizzate secondo le seguenti indicazioni,  attuative  del  predetto art. 6, lettera a), che fissano livelli di priorità programmatica:
  • livello di priorità a): disposizioni di cui al punto 13.5, limitatamente ai punti 6.3, limitatamente al comma 1, lettere a) e b), 6.4, 7.2, 9, limitatamente all’allarme acustico, 10, 11, 12 del citato decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 2014;
  • livello di priorità b): disposizioni di cui ai punti 13.5, limitatamente ai punti 6.1, 6.2, 6.3 limitatamente al comma 1,
  • lettera c) del decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 2014; livello di priorità c): restanti disposizioni di cui all’art.  6, lettera a) del citato decreto.

Art. 4 -Sicurezza sui luoghi di lavoro

  1. Restano ferme le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Leggi: Applicazione della normativa antincendio agli edifici e ai locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, nonché agli edifici e ai locali adibiti ad asili nido

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