L’infortunio in itinere è l’infortunio che il lavoratore subisce nel tragitto che deve necessariamente percorrere per recarsi sul luogo di lavoro.
La circolare Inail n.52 del 23 ottobre 2003 indica come considerare gli infortuni che avvengono in missione e in trasferta.
“Per quanto riguarda l’infortunio in itinere, l’art.12 d.lgs. 38/2000 ha affermato che affinché si verificasse l’estensione della copertura assicurativa, occorreva che il comportamento del lavoratore fosse giustificato da un’esigenza funzionale alla prestazione lavorativa, tale da legarla indissolubilmente all’attività di locomozione.
Recependo tali criteri, il suddetto art.12 ha sancito espressamente la tutela assicurativa degli eventi infortunistici che si sono verificati durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, nei limiti in cui l’assicurato non aggravi, per suoi particolari motivi o esigenze personali, i rischi propri della condotta extralavorativa connessa alla prestazione per ragioni di tempo e di luogo, interrompendo così il collegamento che giustifica la copertura assicurativa.
Per l’indennizzabilità dell’infortunio in itinere, occorre, dunque, che esso si verifichi nel tragitto tra l’abitazione e il luogo di lavoro, e che il percorso venga effettuato a piedi o con mezzo pubblico di trasporto, ovvero con mezzo privato se necessitato.
Occorre evidenziare che i rischi del percorso che collega l’abitazione al luogo di lavoro abituale dipendono anche dalla scelta del lavoratore riguardo al luogo dove stabilire il centro dei propri interessi personali e familiari, per cui detto percorso non è determinato da esigenze lavorative imposte dal datore di lavoro ma dipende anche da scelte di vita del lavoratore.
Diverso è il caso del lavoratore in missione e/o trasferta poiché, in tale situazione, il tragitto dal luogo in cui si trova l’abitazione del lavoratore a quello in cui deve espletare la prestazione lavorativa, non è frutto di una libera scelta del lavoratore ma è imposto dal datore di lavoro. Ne consegue che la circostanza che il lavoratore si trovi in missione vale, di per sé, a connotare in modo differente l’evento infortunistico che si è verificato lungo il tragitto tra l’abitazione e una sede di lavoro temporaneamente diversa, rispetto a quello che si verifichi lungo il tragitto tra l’abitazione e la sede abituale di servizio.
La missione, infatti, è caratterizzata da modalità di svolgimento imposte dal datore di lavoro con la conseguenza che tutto ciò che accade nel corso della stessa deve essere considerato come verificatosi in attualità di lavoro.
Le uniche due cause di esclusione della indennizzabilità di un infortunio occorso a un lavoratore in missione e/o trasferta si possono rinvenire:
a) nel caso in cui l’evento si verifichi nel corso dello svolgimento di un’attività che non ha alcun legame funzionale con la prestazione lavorativa o con le esigenze lavorative dettate dal datore di lavoro;
b) nel caso di rischio elettivo, cioè nel caso in cui l’evento sia riconducibile a scelte personali del lavoratore, irragionevoli e prive di alcun collegamento con la prestazione lavorativa tali da esporlo a un rischio determinato esclusivamente da tali scelte.”
IL NORMALE PERCORSO GENERALMENTE COINCIDE CON:
– Il percorso più breve e diretto
– Il percorso più lungo e meno diretto può essere giustificato solo da particolari condizioni di viabilità.
– Il percorso può avvenire a piedi, con mezzi di Trasporto pubblici, con mezzo di trasporto privato purché necessitato o percorsi misti in parte a piedi, in parte con altri mezzi
L’INFORTUNIO È TUTELATO IN CASO DI INTERRUZIONI O DEVIAZIONI EFFETTUATE:
– In attuazione di una direttiva del datore di lavoro
– Per “necessità” ossia dovute a causa di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti
LUOGO DI LAVORO è:
– Il luogo dove l’assicurato presta abitualmente la propria attività lavorativa
– Il luogo dove deve recarsi per ragioni lavorative.
AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DELL’INFORTUNIO PUÒ ESSERE EQUIPARATO AL LUOGO DI LAVORO:
– Il luogo dove viene svolta l’attività formativa
– Il luogo dove avviene la consegna degli attrezzi di lavoro
– Ogni luogo in cui l’assicurato si reca su ordine del datore di lavoro
– L’ambulatorio INAIL dove l’assicuratosi reca per sottoporsi a visite mediche relativamente a precedenti infortuni subiti
È TUTELATO L’INFORTUNIO IN ITINERE AVVENUTO NEL PERCORSO TRA IL LUOGO DI LAVORO ED IL LUOGO DI CONSUMAZIONE ABITUALE DEI PASTI, SOLO QUANDO:
– All’interno del luogo di lavoro non sia presente un servizio di mensa aziendale
– Non è stato individuato un luogo convenzionato per la consumazione dei pasti
SONO TUTELATE LE DEVIAZIONI E LE INTERRUZIONI NECESSITATE OSSIA DOVUTE A:
– Forza maggiore (es. Malore, viabilità interrotta)
– Esigenze essenziali ed improrogabili (es. maltempo, esigenze familiari)
– Adempimento di obblighi penalmente rilevanti (es. Soccorso)
AI FINI DELL’INDENNIZZABILITÀ, L’UTILIZZO DEL MEZZO PRIVATO SI CONSIDERA NECESSITATO QUANDO:
– Non esistono mezzi pubblici di trasporto che collegano il luogo di abitazione con il luogo di lavoro.
– Non c’è coincidenza tra l’orario dei mezzi pubblici e quello del lavoro (es. orario treno incompatibile). Il risparmio di tempo, utilizzando il mezzo privato, deve essere pari o superiore a un’ora per ogni tragitto, deve avere carattere di regolarità ed essere oggettivamente riscontrabile.
– I tempi d’attesa derivanti dall’uso dei mezzi pubblici rendessero troppo lunga l’assenza del lavoratore dalla famiglia.
– È notevole la distanza tra abitazione e luogo di lavoro: l’uso del mezzo privato è giustificato per distanze superiori a 1Km da percorrere a piedi per ogni singolo tragitto
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