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Estate , Impianti di Climatizzazione e Sicurezza!

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Estate , Impianti di Climatizzazione e Sicurezza!

da | Giu 27, 2014

Estate, Impianti di Climatizzazione e Sicurezza!

 

 Come previsto dal  Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 , in vigore dal12/07/2013, durante il periodo estivo la media della temperatura dell’aria  nei singoli ambienti non deve essere minore di 26°C e – 2°C di tolleranza per tutti gli edifici.

 

 

 

 

Gli edifici adibiti a  ospedali,  cliniche  o  case  di  cura  e assimilabili,  quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonche’  le  strutture  protette  per  l’assistenza  e  il recupero dei  tossico-dipendenti  e  di  altri  soggetti  affidati  a servizi sociali pubblici, sono esclusi dal rispetto dei limiti indicati, limitatamente alle zone riservate alla permanenza  e  al  trattamento medico dei degenti o degli ospiti. Per gli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili, per le sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali non ubicate in stabili condominiali, le autorita’ comunali possono concedere deroghe motivate ai limiti di temperatura dell’aria negli ambienti,  qualora elementi oggettivi o  esigenze  legati  alla  specifica  destinazione d’uso giustifichino temperature diverse di detti valori.

Per gli edifici adibiti ad attivita’ industriali, artigianali  e assimilabili, le autorita’  comunali possono  concedere  deroghe  ai limiti di temperatura dell’aria, qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

    a)  le  esigenze  tecnologiche   o   di   produzione   richiedano temperature diverse dai valori limite;

    b) l’energia termica per la climatizzazione  estiva  e  invernale degli ambienti derivi da sorgente non  convenientemente  utilizzabile in altro modo.

 

 

DECRETO

Art. 1

Ambito di intervento e finalita’

 

1. Il presente decreto definisce i criteri generali in  materia  di esercizio, conduzione,  controllo,  manutenzione  e  ispezione  degli impianti termici per la climatizzazione  invernale  ed  estiva  degli edifici, per  la  preparazione  dell’acqua  calda  per  usi  igienici sanitari,  nonche’  i  requisiti  professionali  e   i   criteri   di accreditamento per  assicurare  la  qualificazione  e  l’indipendenza

degli esperti e degli organismi cui affidare i compiti  di  ispezione degli impianti di climatizzazione, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.  192,  di seguito denominato: “decreto legislativo”.

2. I criteri generali di cui al comma 1 si  applicano  all’edilizia pubblica e privata.

 

 

Art. 3

Valori massimi della temperatura ambiente

 

1.  Durante  il  funzionamento  dell’impianto  di   climatizzazione invernale, la media ponderata delle temperature  dell’aria,  misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unita’ immobiliare,  non deve superare:

a) 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad  attività industriali, artigianali e assimilabili;

b) 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.

 

2.  Durante  il  funzionamento  dell’impianto  di   climatizzazione estiva, la media ponderata delle temperature dell’aria, misurate  nei singoli ambienti raffrescati di ciascuna unità immobiliare, non deve essere minore di 26°C – 2°C di tolleranza per tutti gli edifici.

 

3. Il mantenimento della temperatura dell’aria negli ambienti entro i limiti fissati ai commi 1 e 2 e’ ottenuto con accorgimenti che  non comportino spreco di energia.

 

4. Gli edifici adibiti a  ospedali,  cliniche  o  case  di  cura  e assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonche’  le  strutture  protette  per  l’assistenza  e  il recupero dei  tossico-dipendenti  e  di  altri  soggetti  affidati  a servizi sociali pubblici, sono esclusi dal rispetto dei commi 1 e  2, limitatamente alle zone riservate alla permanenza  e  al  trattamento medico dei degenti o degli ospiti. Per gli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili, per le sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali non ubicate in stabili condominiali, le autorita’ comunali possono concedere deroghe motivate ai limiti di temperatura dell’aria negli ambienti di cui ai commi 1 e  2,  qualora elementi oggettivi o  esigenze  legati  alla  specifica  destinazione d’uso giustifichino temperat
ure diverse di detti valori.

 

5. Per gli edifici adibiti ad attivita’ industriali, artigianali  e assimilabili, le autorita’  comunali possono  concedere  deroghe  ai limiti di temperatura dell’aria negli ambienti di cui ai commi 1 e 2, qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

a)  le  esigenze  tecnologiche   o   di   produzione   richiedano temperature diverse dai valori limite;

b) l’energia termica per la climatizzazione  estiva  e  invernale degli ambienti derivi da sorgente non  convenientemente  utilizzabile in altro modo.

 

Art. 7

Controllo e manutenzione degli impianti termici

 

1.  Le  operazioni   di   controllo   ed   eventuale   manutenzione dell’impianto devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi  del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per l’uso  e  la  manutenzione  rese  disponibili dall’impresa installatrice dell’impianto  ai  sensi  della  normativa vigente.

 

2.  Qualora  l’impresa  installatrice  non  abbia  fornito  proprie istruzioni specifiche,  o  queste  non  siano  piu’  disponibili,  le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi  e dei dispositivi facenti parte  dell’impianto  termico  devono  essere eseguite  conformemente  alle  prescrizioni  e  con  la  periodicità contenute nelle istruzioni tecniche relative allo  specifico  modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente.

 

3. Le operazioni  di  controllo  ed  eventuale  manutenzione  delle restanti parti dell’impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili ne’ reperibili  le  istruzioni  del fabbricante, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con  la periodicità prevista dalle normative UNI  e  CEI  per  lo  specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.

 

4.  Gli  installatori  e  i  manutentori  degli  impianti  termici, abilitati  ai  sensi  del  decreto  del   Ministro   dello   sviluppo economico 22  gennaio  2008,  n.  37,  nell’ambito  delle  rispettive responsabilità,  devono  definire  e  dichiarare  esplicitamente  al committente o all’utente, in forma scritta e facendo riferimento alla documentazione  tecnica   del   progettista   dell’impianto   o   del fabbricante degli apparecchi:

a) quali siano le operazioni di controllo e manutenzione  di  cui necessita l’impianto da loro installato o manutenuto,  per  garantire la sicurezza delle persone e delle cose;

b) con quale frequenza le  operazioni  di  cui  alla  lettera  a)

vadano effettuate.

 

5. Gli impianti termici per  la  climatizzazione  o  produzione  di acqua calda  sanitaria  devono  essere  muniti  di  un  “Libretto  di impianto  per  la  climatizzazione”.  In  caso  di  trasferimento   a qualsiasi titolo dell’immobile o dell’unita’ immobiliare  i  libretti di impianto devono essere consegnati  all’avente  causa,  debitamente aggiornati, con gli eventuali allegati.

 

6. I modelli dei libretti di impianto di  cui  al  comma  5  e  dei rapporti di efficienza energetica di cui  all’articolo  8,  comma  3, nelle versioni  o  configurazioni  relative  alle  diverse  tipologie impiantistiche, sono aggiornati, integrati e  caratterizzati  da  una numerazione progressiva che li identifica, con decreto  del  Ministro dello sviluppo economico, entro il 1° luglio 2013, ferma restando  la facolta’ delle Regioni e Province  autonome  di  apportare  ulteriori integrazioni. I predetti rapporti di eff
icienza energetica  prevedono una sezione, sotto forma di check-list, in cui riportare i  possibili interventi atti a migliorare il rendimento  energetico  dell’impianto in modo economicamente conveniente.

 

Art. 9

Ispezioni sugli impianti termici

 

1. Ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto  legislativo,  le autorità competenti  effettuano  gli  accertamenti  e  le  ispezioni necessari all’osservanza delle norme  relative  al  contenimento  dei consumi di  energia  nell’esercizio  e  manutenzione  degli  impianti termici, in  un  quadro  di  azioni  che  promuova  la  tutela  degli  interessi degli utenti e dei consumatori, ivi comprese  informazione, sensibilizzazione ed assistenza all’utenza.

 

2. Le  ispezioni  si  effettuano  su  impianti  di  climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale non minore di 10 kW e  di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale  non  minore di  12  kW.  L’ispezione  comprende  una  valutazione  di  efficienza energetica del generatore, una stima del suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed estiva dell’edificio, in riferimento al  progetto  dell’impianto,  se disponibile,  e  una  consulenza  sui  possibili  interventi  atti  a migliorare   il   rendimento   energetico   dell’impianto   in   modo economicamente conveniente.

 

3. I  risultati  delle  ispezioni  sono  allegati  al  libretto  di impianto di cui all’articolo 7, comma 5.

 

4. Per gli impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, alimentati a gas,  metano o gpl e per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale compresa tra 12 e 100 kW l’accertamento  del  rapporto di controllo di efficienza energetica inviato dal manutentore o terzo responsabile e’ ritenuto sostitutivo dell’ispezione.

 

5. In caso di affidamento a organismi esterni  delle  attivita’  di cui al comma 1, questi devono comunque soddisfare i requisiti  minimi di cui all’Allegato C del presente decreto.

 

6. Ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n.  115,  l’Unita’  tecnica  per  l’efficienza  energetica  dell’Enea (ENEA-UTEE) fornisce alle Regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonche’  alle  autorita’  competenti  e  agli  organismi esterni che  ne  facciano  richiesta,  supporto  nelle  attivita’  di formazione  e   qualificazione   del   personale   incaricato   degli accertamenti e ispezioni degli impianti termici di  cui  al  presente articolo.

 

7. Le Regioni e le  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano, nell’ambito delle proprie competenze territoriali,  ed  eventualmente attraverso gli organismi da esse delegati, assolvono i compiti di cui al presente articolo, accertano la rispondenza alle  norme  contenute nel  presente  provvedimento  degli  impianti  termici  presenti  nel territorio di competenza e, nell’ambito della propria autonomia,  con provvedimento reso noto alle popolazioni interessate, stabiliscono le modalita’ per l’acquisizione dei dati necessari alla costituzione  di un  sistema  informativo  relativo  agli  impianti  termici  e   allo svolgimento dei propri compiti.

 

8. Le Regioni, le Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  o l’organismo incaricato provvedono all’accertamento  dei  rapporti  di controllo di efficienza energetica pervenuti e, qualora  ne  rilevino la necessita’, si  attivano  presso  i  responsabili  degli  impianti affinche’ questi  ultimi  procedano  agli  adeguamenti  eventualmente necessari.

 

9.  Ai  fini  degli  obiettivi  di  miglioramento   dell’efficienza energetica, le ispezioni sono programmate in base ai seguenti criteri e priorita’:

a) impianti per cui non sia pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica o per i quali in  fase  di  accertamento  siano emersi elementi di criticita’;

b) impianti dotati  di  generatori  o  macchine  frigorifere  con anzianita’ superiore a 15 anni;

c) impianti dotati di generat
ori a combustibile liquido o  solido con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW: ispezioni  sul 100 per cento degli impianti, ogni due anni;

d) impianti dotati di macchine frigorifere  con  potenza  termica utile nominale superiore ai 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni quattro anni;

e) impianti dotati di generatori a gas con potenza termica  utile nominale superiore a  100  kW  e  impianti  dotati  di  generatori  a combustibile liquido o solido  con  potenza  termica  utile  nominale

compresa tra 20 e 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni quattro anni;

f) gli impianti, di cui all’articolo 8, comma 7, per i quali  dai rapporti di  controllo  dell’efficienza  energetica  risulti  la  non riconducibilita’   a   rendimenti   superiori   a   quelli    fissati nell’Allegato B del presente decreto.

 

10. Entro il 31 dicembre 2014, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano predispongono e trasmettono  al  Ministero  dello sviluppo economico ed al Ministero dell’ambiente e della  tutela  del territorio e del mare una relazione  sulle  caratteristiche  e  sullo stato  di  efficienza  e  manutenzione  degli  impianti  termici  nel territorio di propria competenza, con  particolare  riferimento  alle risultanze  delle  ispezioni  effettuate  nell’ultimo   biennio.   La relazione e’ aggiornata con frequenza biennale. Convenzionalmente  il periodo di riferimento della stagione termica e’ fissato come  inizio al primo agosto di  ogni  anno  e  termine  al  31  luglio  dell’anno successivo.

 

Tratto da: http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/06/27/13G00114/sg

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