Con l’Interpello 2-2018, del 05/04/2018, la Commissione risponde ad un quesito avanzato dalla Regione Lazio in merito alla possibilità di sapere se è corretta l’interpretazione dell’art. 39, comma 3, del D.lgs. 81/08, il quale dispone che: “Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente” e se “tale disposizione è da intendersi rivolta a tutte le strutture del Dipartimento di prevenzione delle aziende sanitarie locali o solo a quelle che svolgono attività ispettiva e se sia applicabile a tutto il personale con qualifica ispettiva afferente all’azienda sanitaria”.
Al riguardo la Commissione ricorda che l’art. 39, comma 3, del D.lgs. 81/08 si pone in continuità rispetto all’abrogato articolo 17, comma 7, D.lgs. 626 del 19 settembre 1994 secondo cui: “Il dipendente di una struttura pubblica non può svolgere l’attività di medico competente qualora esplichi attività di vigilanza”.
Inoltre, l’art. 7 del D.lgs. 229 del 19 giugno 1999 ha definito il Dipartimento di prevenzione come “una struttura operativa dell’unità sanitaria locale che garantisce la tutela della salute collettiva, perseguendo obiettivi di promozione della salute, prevenzione delle malattie e delle disabilità e il miglioramento della qualità della vita”.
In conclusione, la Commissione ritiene che in considerazione della natura polifunzionale del Dipartimento di prevenzione, il disposto dall’art. 39, comma 3, D.lgs. 81/08, debba ritenersi applicabile a tutte le strutture che compongono il citato Dipartimento ed a tutto il personale ad esso assegnato, indipendentemente dalla qualifica rivestita.
Leggi: Interpello 2/2018
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