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Preposto – definizione, compiti e formazione

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Preposto – definizione, compiti e formazione

da | Apr 20, 2018

Secondo il D.Lgs. 81/2008, il preposto è la persona che: “in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”

La individuazione di tale figura dunque non è obbligatoria nelle aziende ma è una scelta del datore di lavoro, tranne nei casi di montaggio e smontaggio delle opere provvisionali (Art. 123 D.Lgs 81/08)

Inoltre, non è necessario un atto di delega con cui il datore di lavoro specifica al preposto i suoi obblighi in materia di sicurezza. Il preposto, infatti, non è chiamato a rispondere in quanto delegato dal datore di lavoro ma bensì a titolo diretto e personale per l’inosservanza di obblighi che allo stesso, direttamente, fanno capo (Cassazione Penale Sez. IV n. 3483 del 2007)

COMPITI SVOLTI

Il Preposto devono:

  • Sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
  • Verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
  • Richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
  • caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
  • Informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
  • Astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
  • Segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
  • Frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 37.
FORMAZIONE

La formazione del preposto, è aggiuntiva rispetto a quella dei lavoratori, e deve essere integrata da una formazione particolare, in relazione ai compiti da lui esercitati in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
La durata minima del modulo per preposti è di 8 ore.
I contenuti comprendono:

  • Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità;
  • Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione;
  • Definizione e individuazione dei fattori di rischio;
  • Incidenti e infortuni mancati;
  • Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri;
  • Valutazione dei rischi dell’azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera;
  • Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
  • Modalità di esercizio della funzione di controllo dell’osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione.

Aggiornamento
È previsto un corso di aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni

SANZIONI

Le sanzioni previste dall’ordinamento giuridico per la figura del preposto, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, possono prevedere l’arresto da uno a due mesi e una ammenda da € 219 a € 1315 (Art. 56 D.Lgs 81/08)

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