INTERPELLO 3-2022, LA COMMISSIONE RISPONDE AD UN QUESITO AVANZATO DAL DIPARTIMENTO AUTONOMIE LOCALI E POLIZIE LOCALI (DICCAP) E IL SINDACATO UNITARIO LAVORATORI POLIZIA LOCALE (SULPL) IN MERITO A DEI CHIARIMENTI RELATIVI ALLA POSSIBILITÀ DA PARTE DI UN DATORE DI LAVORO DI NOMINARE PIÙ DI UN RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE.
La Commissione ritiene che le disposizioni contenute nel Testo unico sulla salute e sicurezza (D.Lgs 81/08) prevedano la designazione per ogni azienda o unità produttiva di un unico Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi e che il Servizio di prevenzione e protezione si intenda costituito quando sono stati nominati il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP) e gli eventuali addetti (ASPP).
Nel caso di aziende con più unità, nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l’istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile
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