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MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

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MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

da | Apr 5, 2016

Movimentazione manuale dei carichi: le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari”.

 

Il datore di lavoro, come specificato nell’articolo 168 e 169 del D.lgs 81/08 e nell’allegato XXXIII,  ha degli obblighi specifici in merito alle attività lavorative di movimentazione manuale dei carichi, vale a dire:

Articolo 168 – Obblighi del datore di lavoro

1 – Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie e ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori.
2- Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati e fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi, tenendo conto dell’ALLEGATO XXXIII, ed in particolare:

  • Organizza i posti di lavoro in modo che detta movimentazione assicuri condizioni di sicurezza e salute;
  • Valuta, se possibile anche in fase di progettazione, le condizioni di sicurezza e di salute connesse al lavoro in questione tenendo conto dell’ALLEGATO XXXIII;
  • Evita o riduce i rischi, particolarmente di patologie dorso-lombari, adottando le misure adeguate, tenendo conto in particolare dei fattori individuali di rischio, delle caratteristiche dell’ambiente di lavoro e delle esigenze che tale attività comporta, in base all’ALLEGATO XXXIII;
  • Sottopone i lavoratori alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, sulla base della valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio di cui all’ALLEGATO XXXIII.

3- Le norme tecniche (Le norme tecniche della serie ISO 11228 (parti 1-2-3)) costituiscono criteri di riferimento per le finalità del presente articolo e dell’ALLEGATO XXXIII, ove applicabili. Negli altri casi si può fare riferimento alle buone prassi e alle linee guida

Articolo 169 – Informazione, formazione e addestramento

1- Tenendo conto dell’ALLEGATO XXXIII, il datore di lavoro:

  • Fornisce ai lavoratori le informazioni adeguate relativamente al peso ed alle altre caratteristiche del carico movimentato;
  • Assicura ad essi la formazione adeguata in relazione ai rischi lavorativi ed alle modalità di corretta esecuzione delle attività.

2- Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori l’addestramento adeguato in merito alle corrette manovre e procedure da adottare nella movimentazione manuale dei carichi.

Sanzioni

Il datore di lavoro ed il dirigente possono essere puniti:

  • con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro per la violazione dell’articolo 168, commi 1 e 2.
  • con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 822,00 a 4.384,00 euro per la violazione dell’articolo 169, comma 1.

ALLEGATO XXXIII 

1- CARATTERISTICHE DEL CARICO
La movimentazione manuale di un carico può costituire un rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari nei seguenti casi:

  • Il carico è troppo pesante;
  • È ingombrante o difficile da afferrare;
  • È in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi;
  • È collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato a una certa distanza dal tronco o con una torsione o inclinazione del tronco;
  • Può, a motivo della struttura esterna e/o della consistenza, comportare lesioni per il lavoratore, in particolare in caso di urto.

2- SFORZO FISICO RICHIESTO
Lo sforzo fisico può presentare rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari nei seguenti casi:

  • È eccessivo;
  • Può essere effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco;
  • Può comportare un movimento brusco del carico;
  • È compiuto col corpo in posizione instabile.

3- CARATTERISTICHE DELL’AMBIENTE DI LAVORO
Le caratteristiche dell’ambiente di lavoro possono aumentare le possibilità di rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari nei seguenti casi:

  • Lo spazio libero, in particolare verticale, è insufficiente per lo svolgimento dell’attività richiesta;
  • Il pavimento è ineguale, quindi presenta rischi di inciampo o è scivoloso;
  • Il posto o l’ambiente di lavoro non consentono al lavoratore la movimentazione manuale di carichi a un’altezza di sicurezza o in buona posizione;
  • Il pavimento o il piano di lavoro presenta dislivelli che implicano la manipolazione del carico a livelli diversi;
  • Il pavimento o il punto di appoggio sono instabili;
  • La temperatura, l’umidità o la ventilazione sono inadeguate.

4- ESIGENZE CONNESSE ALL’ATTIVITA’
L’attività può comportare un rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari se comporta una o più delle seguenti esigenze:

  • Sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna vertebrale, troppo frequenti o troppo prolungati;
  • Pause e periodi di recupero fisiologico insufficienti;
  • Distanze troppo grandi di sollevamento, di abbassamento o di trasporto;
  • Un ritmo imposto da un processo che non può essere modulato dal lavoratore.

FATTORI INDIVIDUALI DI RISCHIO

Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in tema di tutela e sostegno della maternità e di protezione dei giovani sul lavoro, il lavoratore può correre un rischio nei seguenti casi:

  • Inidoneità fisica a svolgere il compito in questione tenuto altresì conto delle differenze di genere e di età;
  • Indumenti, calzature o altri effetti personali inadeguati portati dal lavoratore;
  • Insufficienza o inadeguatezza delle conoscenze o della formazione o dell’addestramento

Fonte: D.lgs 81/08


Il Gruppo CMB fra i suoi servizi include una consulenza professionale per la valutazione dei rischi legati alla movimentazione manuale dei carichi.
Le modalità di svolgimento dell’analisi e della valutazione prevedono:

  • Sopralluogo in azienda
  • Analisi delle postazioni di lavoro che espongano a rischi specifici
  • Valutazione dei carichi e delle modalità di movimentazione
  • Stesura e analisi della valutazione del rischio
  • Classificazione degli interventi di miglioramento eseguiti dall’azienda ed eventuali proposte di miglioramento
  • Consegna della documentazione redatta.

Leggi: Servizi di Consulenza Sicurezza sul Lavoro

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