+39.06.3600.3897 comunicazione@gruppocmb.it

Prevenzione incendi – Strutture turistico-ricettive all’aperto

  • HOME
  • 9
  • Prevenzione incendi – Strutture turistico-ricettive all’aperto

Prevenzione incendi – Strutture turistico-ricettive all’aperto

da | Lug 16, 2019

Prevenzione incendi - Strutture turistico-ricettive all’aperto

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 162, del 12 luglio 2019, il Decreto del Ministero dell’interno “Modifiche al decreto 28 febbraio 2014 in materia di regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture turistico-ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone” del 2 luglio 2019

L’allegato 1 del nuovo decreto modifica la regola tecnica di cui al decreto del Ministro dell’interno del 28 febbraio 2014 e sostituisce integralmente l’allegato 1 del decreto del 2014.

Leggi: Decreto del Ministero dell’interno del 2 luglio 2019

ALLEGATO 1

1.1- Termini, definizioni e tolleranze dimensionali
Per i termini, le definizioni e  le  tolleranze  dimensionali  si rimanda al  decreto  del  Ministro  dell’interno  30  novembre  1983, recante  i  «Termini,  definizioni  generali  e  simboli  grafici  di prevenzione  incendi»,  pubblicato  nella  Gazzetta  ufficiale  della Repubblica italiana n. 339 del 12 dicembre 1983. Ai fini del presente titolo I si definiscono:
– Unita’ abitative fisse: unita’ abitative non immediatamente mobili o non rapidamente smontabili (bungalow, chalet,  case  mobili, ecc.).
– Unita’ abitative prontamente rimovibili:  unita’  abitative immediatamente mobili o rapidamente  smobilitabili  (tende,  caravan, camper, ecc.).
– Aree di sicurezza: zone dell’insediamento ricettivo  (anche esterne ad esso) opportunamente segnalate (anche costituite da piazze o strade) con funzione di punto di raccolta in caso di  emergenza  in grado di contenere tutti gli  utenti  della  struttura  (densità’  di affollamento massima di 2 persone/mq). Le aree di  sicurezza  possono essere costituite anche da aree attrezzate per  lo  sport  (campi  di calcio, calcetto, tennis, ecc.).
– Punto fuoco: luogo dell’insediamento ricettivo,  all’aperto, opportunamente allestito dal gestore per  la  cottura  dei  cibi  con barbecue, griglia od altri sistemi a fiamma libera.
– Capacita’ ricettiva:  numero  delle  persone  che  possono essere ospitate in  una  struttura  turistico  –  ricettiva  in  aria aperta. Il conteggio risulta dal numero di piazzole attrezzate per la sistemazione   delle   unita’   abitative   prontamente    rimovibili considerando la presenza di 4  ospiti  per  ogni  piazzola  oltre  al numero di persone ospitate nelle unita’ abitative  fisse,  ovvero  il numero di  persone  indicato   dell’autorizzazione  amministrativa  ad esercire.
– Area di insediamento ricettivo: area composta dall’insieme delle zone destinate all’insediamento delle  unita’  abitative  e  di servizio  e  zone  di  pertinenza,  opportunamente   delimitata   e/o recintata con staccionate e simili.
– Piazzola: area destinata all’installazione di  una  unita’ abitativa con relative pertinenze e  accessori  (veranda,  tendalino, ecc.). La superficie  e’  determinata  dal  gestore  della  struttura ricettiva o da regolamenti di settore qualora esistenti.
– Isola: insieme di piazzole contigue disposte al massimo  su due file.
– Blocco: insieme di isole separate da uno spazio carrabile.
1.2 – Rinvio a disposizioni e criteri di prevenzione incendi  
Per i luoghi, le aree e gli impianti a rischio  specifico,  salvo quanto  diversamente  previsto  nella  presente  regola  tecnica,  si applicano le specifiche disposizioni di  prevenzione  incendi  o,  in mancanza di esse, i criteri tecnici generali di  prevenzione  incendi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
1.3 – Classificazione
In base alla loro capacita’ ricettiva le  strutture  turistico  – ricettive in aria aperta si dividono in:
tipo 1: strutture con capacita’ ricettiva sino  a  400  persone (non rientranti nell’ambito di  applicazione  della  presente  regola tecnica);
tipo 2: strutture con capacita’ ricettiva compresa  fra  401  e 3.000 persone;
tipo 3: strutture con capacita’  ricettiva  superiore  a  3.000 persone.

Capo I

Attività di nuova costruzione

2.Ubicazione
2.1 – Distanze di sicurezza
Le aree di insediamento delle strutture ricettive in aria  aperta devono essere ubicate  nel  rispetto  delle  distanze  di  sicurezza, stabilite  dalle  disposizioni  vigenti,  da  altre   attività’   che comportino rischi di esplosione od  incendio.  Ai  fini  del  calcolo della distanza, tali aree sono da intendersi come  zone  soggette  ad affollamento di persone. Le distanze di sicurezza sono da considerare rispetto alle strutture fisse e alle unita’ abitative,  anche  se  di tipo mobile presenti nell’insediamento.
In presenza di zone boscate, pinete, vegetazione bassa,  ecc.  le aree da adibire a strutture ricettive in aria  aperta  devono  essere opportunamente distanziate con fasce di protezione di larghezza  pari a quella riportata nella tabella 1 in relazione alle  caratteristiche della vegetazione.
Tabella 1 – Distanze di protezione
=================================
|      Tipo di vegetazione      |    Distanze* (m)    |
+===============================+
| Pascolo cespugliato           |          10         |
+——————————-+———————+
| Macchia bassa/media           |          15         |
+——————————-+———————+
| Macchia alta/sterpi           |          20         |
+——————————-+———————+
| Bosco diradato                |          20         |
+——————————-+———————+
| Bosco non diradato/pinete     |          30         |
+——————————-+———————+
(*) le distanze sono riferite rispetto alle unita’ abitative  e  alle strutture fisse
La tipologia di vegetazione,  ove  presente,  deve  risultare  da apposita attestazione.
Le fasce  di  protezione  devono  essere  costituite  da  terreno completamente privo di  vegetazione  (od  opportunamente  diserbato).
Nella larghezza delle fasce potranno  essere  comprese  strade,  aree sportive, ecc.
2.2 – Accesso all’area
Le strutture turistico – ricettive in aria aperta  devono  essere permanentemente accessibili ai veicoli dei servizi di emergenza.  Per consentire l’intervento dei mezzi di soccorso dei Vigili  del  fuoco, gli accessi alle aree dove sorgono gli insediamenti  devono  avere  i seguenti requisiti minimi:
larghezza: 3,50 m;
altezza libera: 4 m;
raggio di svolta: 13 m;
pendenza: non superiore al 10 %;
resistenza  al  carico:  almeno  20  tonnellate  (8   sull’asse anteriore, 12 sull’asse posteriore, passo 4 m).
Gli  automezzi  devono  poter   raggiungere   almeno   l’ingresso dell’insediamento ricettivo e comunque le aree di  sicurezza  nonché’ il parcheggio  ospiti  all’esterno.  Per  le  strutture  turistico  – ricettive  in  aria  aperta  di  tipo  3  deve  essere  possibile  la percorrenza   della   viabilità’    principale    interna    all’area dell’insediamento ricettivo.
2.3 – Sistemazione interna
Nelle aree  dell’insediamento  ricettivo  destinate  a  campeggio devono  essere  chiaramente  indicate  le  piazzole  per  le   unita’ abitative fisse e/o prontamente rimovibili.
La sistemazione dell’area interna deve essere effettuata in  modo da limitare la propagazione degli incendi.
In particolare, la distribuzione  interna  dovrà’  rispondere  ai seguenti requisiti:
ogni  blocco  può’  essere  costituito   al   massimo   da   30 camper/caravan oppure da 60 tende;
ogni  isola  può’  essere   costituita   al   massimo   da   10 camper/caravan oppure da 20 tende. Sono possibili anche  isole  miste con il rapporto 1 a 2 dei camper/caravan con le tende;
tra i vari blocchi  deve  essere  lasciata  un’area  libera  di larghezza pari ad 8 m misurata dal filo esterno dei caravan/camper  o le tende (ad esclusione dei tiranti);
tra le varie isole  deve  essere  lasciata  un’area  libera  di larghezza pari a 6 m.
Ai fini della distribuzione interna le unita’  abitative  fisse sono equiparate ai camper/caravan.
Inoltre vengono prescritte  le  seguenti  ulteriori  misure  di sicurezza:
il punto fuoco dovrà’ essere  previsto  in  area  completamente diserbata per una fascia di larghezza almeno 5,0  m  intorno  al  suo perimetro. La distanza del punto fuoco dalle tende o caravan/camper o da strutture  fisse  realizzate  con  materiali  combustibili  dovrà’ essere di almeno 10 m.
l’area di sicurezza deve essere sufficientemente distante dalle unita’ abitative e dalle  aree  boscate.  Di  norma  dovranno  essere tenute distanze da tali aree (riferite al perimetro) pari  ad  almeno quelle indicate nella tabella 1, mentre dalle unita’ abitative  fisse e/o mobili la distanza minima dovrà’ essere non inferiore a 5 m.
3.Caratteristiche costruttive
3.1 – Resistenza al fuoco delle strutture  
Per le strutture fisse a servizio  dell’attività,  ad  eccezione delle unita’ abitative fisse realizzate con materiali  e/o  strutture combustibili,  salvo  quanto  diversamente  previsto  nella  presente regola tecnica, si applicano le disposizioni previste nei decreti del Ministro dell’interno 16 febbraio 2007 e 9 marzo 2007.
4.Misure per l’evacuazione in caso di emergenza
4.1 – Percorsi ed uscite di emergenza
Da ogni unita’ abitativa deve essere possibile raggiungere l’area di  sicurezza  attraverso  un   sistema   organizzato   di   percorsi opportunamente indicati.
In presenza di recinzione dell’area  dell’insediamento  ricettivo devono essere  previsti  almeno  2  varchi  di  uscita  in  posizione ragionevolmente contrapposta, con  barriere  ovvero  cancelli  aventi possibilità di apertura dall’interno. I  varchi,  di  larghezza  non inferiore a 2 moduli, devono essere dimensionati per una capacita’ di deflusso non superiore a 250 persone/modulo.
Per strutture ricettive in aria aperta di tipo  3  devono  essere previsti almeno 3 varchi di uscita.
Uno dei varchi può coincidere con l’accesso  carrabile  all’area ricettiva a condizione che  il  cancello  di  chiusura  sia  apribile dall’interno.
5. Attività accessorie
 5.1 – Locali adibiti a depositi e depositi all’aperto
Nell’area della struttura turistico – ricettiva in  aria  aperta, e’ consentita la presenza di locali isolati destinati a  deposito  di materiali combustibili. Ove detti depositi fossero adiacenti ad altre strutture di servizio dell’attività, la  separazione  deve  avvenire tramite strutture resistenti al  fuoco  del  tipo  almeno  REI/EI  60 ovvero compatibili con il  carico  d’incendio  ivi  presente.  Per  i locali al chiuso con carico d’incendio  specifico  superiore  ai  450 MJ/mq deve essere installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme di incendio. La ventilazione  naturale  di  detti  locali  al chiuso non deve essere inferiore ad 1/40 della superficie in pianta.
I locali devono avere esclusivamente accesso dall’esterno.
In prossimità dell’accesso al locale deve essere  installato  un estintore di capacita’ estinguente pari ad almeno 34A 113 B.
I  depositi  di  sostanze  combustibili  (attrezzature,  legname, imballi, scarti di vegetazione, ecc.) devono essere  distanti  almeno 10 m dalle unita’  abitative  ed  aree  di  ritrovo.  Possono  essere previste distanze inferiori qualora l’area di deposito  sia  protetta da impianto idrico antincendio.
Anche  per  il  deposito  rifiuti  solidi  urbani  e/o   raccolta differenziata  dovranno  essere  previste  le  medesime  distanze  di sicurezza.
5.2 – Depositi di sostanze infiammabili
I  depositi  fissi  di  gas  combustibili  devono  rispondere  ai requisiti previsti dal decreto del Ministro  dell’interno  14  maggio 2004, recante l’«Approvazione della  regola  tecnica  di  prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio  dei  depositi  di  gas  di petrolio liquefatto con capacita’ complessiva non superiore a 13 m³», pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n.  120 del 24 maggio 2004, tenendo conto nella determinazione delle distanza di sicurezza che l’area a campeggio e’  da  considerare  soggetta  ad affollamento di persone.
A servizio della struttura turistico – ricettiva in aria  aperta, qualora necessario, deve  essere  previsto  almeno  un  deposito  per recipienti portatili di gpl di adeguata categoria, in  cui  custodire eventuali bombole affidate  al  gestore  dagli  utenti.  Il  deposito dovrà essere realizzato in conformità alle vigenti disposizioni  in materia di prevenzione incendi.
5.3 – Parcheggi all’aperto
Le   aree   di   parcheggio   degli   ospiti   interne   all’area dell’insediamento ricettivo  devono  essere  realizzate  su  piazzali privi  di  vegetazione  secca  e   con   una   fascia   di   rispetto opportunamente libera e diserbata di larghezza pari a quella indicata in tabella 1. Ove vi fossero motivi ostativi per il rispetto di  tale distanza, questa potra’ essere inferiore, fino alla meta’  di  quella stabilita, nel caso in cui l’area di parcheggio  e’  protetta  da  un impianto idrico antincendio.
 5.4 – Punti fuoco
I punti  fuoco  devono  essere  muniti  di  opportune  protezioni laterali  incombustibili  ovvero  di  pavimento   incombustibile   di profondità non inferiore di 2 m  rispetto  al  perimetro  del  piano cottura.
In prossimità di  ognuno  di  essi,  dovrà  essere  posizionato almeno un estintore con capacita’ estinguente non inferiore  a  34  A 113B.
6.Servizi tecnologici
6.1 – Impianti elettrici
Gli impianti elettrici devono essere  realizzati  in  conformità alla legge 1° marzo 1968, n. 186.
Ai fini della prevenzione degli incendi, gli impianti elettrici:
non  devono  costituire  causa  primaria  di  incendio   o   di esplosione;
non devono fornire alimento o via privilegiata di  propagazione degli incendi. Il comportamento al fuoco della membratura deve essere compatibile con la specifica destinazione d’uso dei singoli locali;
devono essere suddivisi in modo che  un  eventuale  guasto  non provochi la messa fuori servizio dell’intero sistema (utenza);
devono disporre di apparecchi di manovra ubicati  in  posizioni ben visibili, facilmente  accessibili,  manovrabili  in  sicurezza  e devono riportare chiare indicazioni dei circuiti cui si riferiscono.
Le aree della struttura turistico – ricettiva in aria aperta,  in particolare le vie di circolazione, devono essere illuminate  durante i  periodi  di  oscurita’.  In  caso  di  interruzione   dell’energia elettrica deve essere prevista un’illuminazione sussidiaria in  grado di garantire almeno 2 lux lungo le vie, le strade  e  i  vialetti  da utilizzare per l’esodo, nonche’ dell’area di sicurezza e  della  zona parcheggio esterno. Sono ammesse singole  lampade  con  alimentazione autonoma.
I  seguenti  sistemi  utenza  devono  disporre  di  impianti   di sicurezza:
a) illuminazione;
b) allarme;
c) rivelazione;
d) impianti di estinzione incendi.
La rispondenza  alle  vigenti  norme  di  sicurezza  deve  essere attestata con le procedure previste dalle disposizioni  regolamentari vigenti. L’alimentazione  di  sicurezza  deve  essere  automatica  ad interruzione breve (≤ 0,5 s) per gli impianti di rivelazione, allarme e illuminazione e ad  interruzione  media  (≤ 15  s)  per  l’impianto idrico antincendio.
Nelle   aree   a   campeggio   l’alimentazione    di    sicurezza dell’illuminazione puo’ essere ad interruzione media (≤ 15 s).
Il dispositivo di carica degli accumulatori deve essere  di  tipo automatico e tale da consentire la ricarica completa  entro  12  ore.
L’autonomia  dell’alimentazione  di  sicurezza  deve  consentire   lo svolgimento in sicurezza del soccorso  e  dello  spegnimento  per  il tempo necessario; in ogni caso l’autonomia minima viene stabilita per ogni impianto come segue:
rivelazione e allarme: trenta minuti;
illuminazione di sicurezza: un’ora;
impianti idrici antincendio: un’ora.
7.Mezzi ed impianti di estinzione degli incendi
I mezzi e gli impianti di estinzione degli incendi devono  essere realizzati ed installati a regola d’arte, conformemente alle  vigenti norme di buona tecnica e a quanto di seguito indicato.
7.1 – Estintori
Le aree a campeggio devono essere dotate di un adeguato numero di estintori portatili, di tipo omologato, distribuiti in modo  uniforme nell’area  da  proteggere;  devono  essere   ubicati   in   posizione facilmente accessibile e visibile in modo che  la  distanza  che  una persona deve percorrere per utilizzarli non sia superiore a 30 m. Gli estintori  devono  essere  del   tipo   polivalente   con   capacita’ estinguente minima 34A 113B.
 7.2 – Rete di idranti antincendio
L’area di insediamento delle strutture turistico –  ricettive  in aria  aperta  deve  essere  dotata  di  apposita  rete   di   idranti antincendio progettata,  installata,  collaudata  e  gestita  secondo regola d’arte ed in conformità alle direttive di cui al decreto  del Ministero dell’interno 20 dicembre 2012.
Ai fini dell’applicazione della norma UNI 10779, i parametri  per il dimensionamento dell’impianto sono cosi’ definiti:
tipo 2 =  livello  di  pericolosità’  2,  con  installati  solo idranti a muro o naspi;
tipo 3 =  livello  di  pericolosità’  2,  con  installati  solo idranti soprasuolo.
L’alimentazione  idrica  deve  essere  almeno  di  tipo   singolo superiore, come  definita  dalla  UNI  EN  12845,  per  le  attività ricettive di tipo 3.
8.Impianti di rivelazione, segnalazione e allarme
 8.1 – Generalità
Nelle zone o aree in cui e’ prevista l’installazione di  impianto fisso di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi,  questo deve  essere  progettato,  installato,  collaudato   e   gestito   in conformità alla regola dell’arte ed in conformità alle direttive di cui al decreto del Ministero dell’interno 20 dicembre 2012.
L’area a campeggio comunque deve essere dotata di segnalatori del tipo a pulsante  manuale   opportunamente  distribuiti  ed  ubicati  a distanza reciproca non superiore a 80 m.
8.2 – Caratteristiche
La segnalazione di  allarme  proveniente  da  uno  qualsiasi  dei rivelatori o pulsanti deve determinare  una  segnalazione  ottica  ed acustica di allarme di incendio presso un luogo presidiato durante le ore  di  attività.  L’impianto  di   rivelazione   deve   consentire l’eventuale trasmissione a distanza delle segnalazioni di allarme, in posti predeterminati in un piano operativo interno di emergenza.
8.3 – Sistema di allarme
L’area dell’insediamento  ricettivo  deve  essere  munita  di  un sistema di allarme acustico in grado di avvertire  gli  ospiti  e  il personale presenti delle condizioni di pericolo in caso di  incendio.
I dispositivi sonori devono avere caratteristiche e  ubicazione  tali da poter segnalare il pericolo a tutti gli  utenti.  Il  comando  del funzionamento simultaneo dei dispositivi sonori deve essere posto  in ambiente  presidiato,  sotto  il  continuo  controllo  del  personale preposto; può  essere  previsto  un  secondo  comando  centralizzato ubicato in  un  locale  distinto  dal  precedente  che  non  presenti particolari rischi d’incendio. Ove vi siano locali muniti di impianto fisso di rivelazione e segnalazione d’incendio, il sistema di allarme deve funzionare automaticamente.  Il  funzionamento  del  sistema  di allarme deve essere  garantito  anche  in  assenza  di  alimentazione elettrica principale, per un tempo non inferiore a 30 minuti.
Per le strutture turistico – ricettive di tipo 3  il  sistema  di allarme deve essere integrato da un  sistema  di  diffusione  sonora, anche di tipo mobile, che consenta la diffusione di avvisi allo scopo di dare avvio alle  procedure  di  emergenza  nonché  alle  connesse operazioni di evacuazione.
Le procedure di diffusione dei segnali di allarme  devono  essere opportunamente regolamentate nel piano di emergenza.
9.Segnaletica di sicurezza
Deve essere installala la segnaletica di sicurezza, espressamente finalizzata  alla  sicurezza   antincendio,   conforme   al   decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che indichi fra l’altro:
i percorsi e le uscite di esodo;
l’ubicazione dei mezzi fissi e portatili di estinzione incendi;
il divieto di accendere  fuochi  in  prossimità  delle  unita’ abitative;
i pulsanti di sgancio dell’alimentazione elettrica;
i punti di intercettazione del gas;
i pulsanti manuali di allarme.
10.Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio
L’organizzazione e la gestione della sicurezza deve rispondere ai criteri contenuti nei decreti emanati a norma  dell’articolo  46  del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
10.1 – Generalità
Il responsabile  dell’attività  deve  provvedere  affinché  nel corso della gestione non vengano alterate le condizioni di sicurezza, ed in particolare che:
sui percorsi e vie  di  uscita  non  siano  collocati  ostacoli (depositi vari, parcheggio di mezzi, attrezzature, ecc.) che  possano intralciare l’evacuazione delle persone e la circolazione  dei  mezzi riducendo la larghezza o che costituiscano  rischio  di  propagazione dell’incendio;
siano presi opportuni provvedimenti di sicurezza  in  occasione di situazioni particolari, quali manutenzioni, risistemazioni ecc.;
siano mantenuti efficienti i mezzi e gli impianti  antincendio, siano  eseguite   tempestivamente   le   eventuali   manutenzioni   o sostituzioni necessarie;
siano  mantenuti  costantemente  in  efficienza  gli   impianti elettrici in conformità  a  quanto  previsto  dalle  vigenti  norme;
stessa efficienza dovra’ essere sempre  garantita  per  gli  impianti tecnici;
siano mantenuti costantemente diserbate le aree di rispetto con pulizia e manutenzione periodica, eliminazione del fogliame sparso  e vegetazione secca.
10.2 – Chiamata servizi di soccorso
I servizi di soccorso debbono poter essere avvertiti  facilmente, con la rete telefonica od in mancanza di questa con quella  mobile  a condizione che sia sempre assicurata la copertura del segnale.
La procedura di chiamata  deve  essere  chiaramente  indicata,  a fianco a qualsiasi apparecchio telefonico dal quale tale chiamata sia possibile.
L’elenco dei numeri utili, tra i quali  quello  di  soccorso  dei Vigili del fuoco, deve  essere  chiaramente  riportato  sugli  avvisi interni inerenti la sicurezza.
10.3 – Addestramento del personale
Il responsabile dell’attività, sulla base del piano di sicurezza predisposto,  dovrà  provvedere  in  particolare  ad  una   adeguata formazione del personale sia sull’uso corretto dei mezzi  disponibili per le  operazioni  di  primo  intervento  sia  sull’azionamento  del sistema di allarme e successiva chiamata di soccorso.
Tali operazioni devono essere chiaramente indicate  al  personale ed impartite anche in forma scritta.
Tenendo conto delle condizioni di esercizio,  il  personale  deve essere chiamato a  partecipare  almeno  una  volta  nel  corso  della stagione di apertura a riunioni di addestramento sull’uso  dei  mezzi di soccorso, di  allarme  e  di  chiamata  di  soccorso,  nonché  ad esercitazioni antincendio (da tenersi almeno una  volta  a  stagione) sulla base di un piano di emergenza opportunamente predisposto.
In caso di incendio od emergenza in genere, il personale indicato deve essere istruito a svolgere almeno le seguenti azioni:
applicare le istruzioni contenute nel  piano  di  emergenza  ad iniziare dagli allarmi;
contribuire efficacemente all’evacuazione di tutti  gli  utenti dell’attività ricettiva;
utilizzare i mezzi di estinzione in attesa dei soccorsi;
collaborare con il personale degli Enti esterni di soccorso.
Il  personale  incaricato   dell’attuazione   delle   misure   di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione   dell’emergenza deve essere in possesso dell’attestato di idoneita’  tecnica  di  cui all’articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609.
10.4 – Registro della sicurezza
Il responsabile dell’attività e’ tenuto a predisporre  e  tenere aggiornato il registro dei controlli periodici di  cui  alla  vigente normativa.
Una  sezione  di  tale  registro  deve  essere  predisposta   per documentare e  tenere  sotto  controllo  il  deposito  di  recipienti portatili di gpl, qualora affidati in custodia dagli utenti.
 10.5 – Istruzioni di sicurezza
All’ingresso della struttura ricettiva devono essere esposte bene in vista precise istruzioni relative al comportamento del personale e degli utenti in caso di sinistro ed in  particolare  una  planimetria dell’area per le squadre di soccorso che deve indicare:
le vie di circolazione ed il  percorso  di  evacuazione  con  i relativi varchi sulla recinzione nonché l’area di sicurezza;
i mezzi e gli impianti di estinzione disponibili;
i dispositivi di arresto degli impianti  di  distribuzione  del gas e dell’elettricità;
i divieti da osservare da parte degli utenti.
 10.6 – Istruzioni da fornire agli utenti
Nel regolamento fornito all’ospite  oltre  alle  informazioni  di carattere generale e di funzionamento della struttura con i  relativi servizi, un’apposita sezione  deve  essere  dedicata  alla  sicurezza antincendio che, in particolare, deve ricordare:
la  limitazione  del  quantitativo  massimo   complessivo   dei recipienti portatili di gpl (max 30 kg);
il comportamento da tenere in caso di emergenza;
l’indicazione delle zone in cui e’ vietato fumare;
il  divieto  di  utilizzare  candele  o  fornelli  a  gas   per l’illuminazione, nonché le  precauzioni  da  adottare  nell’utilizzo delle fonti di calore per la cottura dei cibi.
Oltre che in italiano, tali istruzioni devono essere  redatte  in altre lingue, tenendo conto della provenienza degli  ospiti  abituali della struttura ricettiva.
Oltre  al  regolamento  dovrà  essere  fornita  al  cliente  una planimetria esemplificativa della struttura  con  l’indicazione  delle vie di uscita  e  dei  primi  comportamenti  da  tenere  in  caso  di emergenza, ivi compreso le modalità di allertamento della  direzione della struttura ricettiva.
 

Capo II

Attività esistenti

11.Caratteristiche dell’area
11.1 – Distanze di sicurezza
Deve essere rispettato quanto previsto al punto 2.1.
 11.2 – Accesso all’area
Le strutture turistico – ricettive in aria aperta  devono  essere permanentemente accessibili ai veicoli dei servizi di emergenza.
Gli automezzi devono poter raggiungere  almeno  l’ingresso  della struttura  ricettiva  e  comunque  l’area  di  sicurezza  nonche’  il parcheggio ospiti utenti all’esterno. Per strutture ricettive di tipo 3 deve essere possibile la percorrenza  della  viabilità  principale all’interno dell’area.
11.3 – Sistemazione interna
Deve  essere  rispettato  quanto  previsto  al  punto   2.3,   ad esclusione del terzo capoverso.
12.Caratteristiche costruttive
Deve essere rispettato quanto previsto al punto 3.
13.Misure per l’evacuazione in caso di emergenza
Deve essere rispettato quanto previsto al punto 4.
14. Attività accessorie
Deve essere rispettato quanto previsto al punto 5.
15.Servizi tecnologici
Deve essere rispettato quanto previsto al punto 6.
16.Mezzi ed impianti di estinzione degli incendi
Deve essere rispettato quanto previsto al punto 7.
17.Impianti di rivelazione, segnalazione e allarme
Deve essere rispettato quanto previsto al punto 8.
18.Segnaletica di sicurezza
Deve essere rispettato quanto previsto al punto 9.
19.Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio
Deve essere rispettato quanto previsto al punto 10.
 

Titolo II

METODO  PROPORZIONALE  DELLA  CATEGORIZZAZIONE  SOSTANZIALE  AI  FINI ANTINCENDIO RELATIVO ALLE STRUTTURE TURISTICO  –  RICETTIVE  IN  ARIA APERTA ESISTENTI, QUALI CAMPEGGI, VILLAGGI TURISTICI  E  SIMILI,  CON CAPACITA’ RICETTIVA SUPERIORE A 400 PERSONE

 
Generalità
Ai fini dei termini, definizioni e  tolleranze  dimensionali  del presente titolo si applicano le definizioni di cui al punto  1.1  del Titolo I, limitatamente alle lettere a),  b),  d),  e),  f),  nonché quelle riportate nel corpo del presente Titolo.
Scopo  del  presente  Titolo  e’  la  definizione  di  misure  di sicurezza antincendio proporzionate ai potenziali scenari incidentali ed alle specifiche caratteristiche di vulnerabilità funzionale e  di contesto dell’insediamento.
La proporzionalità delle misure di sicurezza viene  ottenuta  in due fasi, trattate rispettivamente nelle Parti A  e  B  del  presente Titolo:
parte A – categorizzazione dell’insediamento ricettivo ai  fini antincendio;
parte B – definizione delle misure di sicurezza  per  le  varie categorie di insediamento.
La parte A definisce le modalità per  determinare  la  categoria degli  insediamenti  ricettivi  ai  fini  antincendio  attraverso  il riconoscimento della situazione in esame all’interno di un gruppo  di scenari precodificato, definiti e differenziati in base  ai  seguenti tre aspetti caratterizzanti:
1) contesto insediativo: aspetto che permette di  tenere  conto del livello di interdipendenza tra  attività  ricettiva  e  ambiente esterno, nonché della presenza di elementi di separazione  parafuoco tra  insediamento  ricettivo  ed  elementi  esterni  che  evitano  la propagazione di un evento interno verso l’esterno o viceversa.
2) tipologia di habitat insediativo: aspetto  che  consente  di connotare la tipologia di scenario  incidentale  di  riferimento,  che potrebbe  essere  necessario   fronteggiare,   attraverso   l’analisi congiunta dei seguenti elementi:
a) tipologia dell’habitat naturale;
b) tipologia dell’habitat antropico;
c) presenza di punti di criticità specifica.
3) ubicazione e lay-out dell’insediamento: aspetto che consente di  tenere  conto  dei  fattori  che  concorrono  a  determinare   le possibilità e la modalità di risposta interna per  fronteggiare  lo scenario emergenziale di riferimento,  mediante  l’analisi  congiunta dei seguenti elementi:
a) raggiungibilità   dell’insediamento   da   parte    dei soccorritori esterni;
b) livello di accessibilità all’insediamento da  parte  dei soccorritori esterni;
c) configurazione distributiva  del  sistema  viario  interno all’insediamento;
d) estensione dell’insediamento.
La parte B definisce le misure di sicurezza minime associate alle varie categorie antincendio determinate nella parte A.
Lo schema che segue sintetizza la procedura.
Schema 1 : schema a blocchi della procedura
Parte di provvedimento in formato grafico
Parte A
Categorizzazione degli insediamenti ricettivi in aria aperta ai  fini antincendio
A.1. Analisi del contesto insediativo
Un insediamento ricettivo si  considera  non  interdipendente  (o isolato) se tutto il suo  perimetro  e’  separato  dal  contesto  con elementi parafuoco di caratteristiche  pari  a  quelle  definite  nel prospetto A.1.
Viceversa, l’assenza  di  elementi  di  separazione  perimetrale, anche in  una  sola  porzione  del  perimetro,  porta  a  considerare l’insediamento come interdipendente con il contesto.
Le condizioni di interdipendenza  definiscono  la  necessita’  di attuare specifiche misure di coordinamento  con  i  soggetti  esterni interessati. Tali misure sono definite nella parte B.
Prospetto A.1 – Elementi parafuoco perimetrali rispetto ad  aree  con vegetazione
Parte di provvedimento in formato grafico
L’interdipendenza  dell’insediamento  con   il   contesto   viene codificata con il simbolo asterisco (*). L’assenza di interdipendenza non prevede alcun codice.
A.2. Caratterizzazione della tipologia di habitat insediativo
A.2.1 – Suddivisione dell’insediamento in comparti
La presenza di elementi di  suddivisione  aventi  caratteristiche almeno  pari  a  quelle  indicate  nel  Prospetto  A.2  consente   di distinguere aree contigue funzionalmente separate o interrotte  nella loro continuità e di  suddividere  la  superficie  dell’insediamento ricettivo in comparti.
Prospetto A.2 – Elementi di suddivisione
Parte di provvedimento in formato grafico
A.2.2 – Individuazione e caratterizzazione delle zone omogenee
Ogni comparto dell’insediamento ricettivo può presentare  una  o più zone omogenee in termini di habitat antropico e naturale.
Le zone omogenee del comparto sono individuate  e  caratterizzate con riferimento ai seguenti fattori connotativi:
a) habitat  antropico  caratteristico  (unita’   abitativa   o tipologia  di  utilizzazione   dell’area)   e   sue   caratteristiche distributive rispetto alla propagabilità dell’incendio tra  elementi contigui;
b) habitat naturale, riferito  alla  vegetazione  e  alle  sue caratteristiche di predisposizione all’innesco  e  alla  propagazione dell’evento avverso.
Per  ogni  zona  omogenea  dei  comparti  destinati  ad  area   a campeggio, viene determinato il tasso di sfruttamento ricettivo. Tale parametro e’ definito dal Prospetto A.3 in  funzione  dell’areale  di pertinenza  assegnato  all’unita’  abitativa  di  riferimento,  ossia dall’area media ottenuta dividendo la superficie della zona  omogenea per il numero massimo di unita’ abitative previste per tale zona.
Il tasso di sfruttamento ricettivo rappresenta al tempo stesso un indicatore del maggiore o minore livello di affollamento potenziale e della predisposizione alla  propagazione  per  contiguita’  antropica all’interno della zona omogenea.
Prospetto A.3 – Tasso di sfruttamento ricettivo
Parte di provvedimento in formato grafico
Per le zone miste (1) la definizione del  tasso  di  sfruttamento ricettivo  va  riferita  alla  condizione  peggiore  degli   elementi antropici o di antropizzazione presenti.
Per ogni zona viene caratterizzato l’habitat naturale in funzione del tipo di vegetazione presente nella zona. In  particolare  vengono distinti i seguenti due habitat naturali:
habitat   con   assente   o   limitata   predisposizione   alla propagazione di chioma;
habitat con predisposizione alla propagazione di chioma.
Per ogni zona omogenea  dell’insediamento  vengono  codificati  i corrispondenti scenari incidentali  associati  alle  combinazioni  di habitat  antropico  e  naturale  secondo  i  criteri  riportati   nel prospetto A.4.
Prospetto A.4 – Associazione di codice  e  tipologia  dello  scenario incidentale  di  riferimento  in   funzione   delle   caratteristiche dell’habitat di zona
Parte di provvedimento in formato grafico
A.2.3 – Caratterizzazione criticità specifiche
Nell’ambito dell’insediamento ricettivo possono  essere  presenti zone, aree o locali destinate a servizi di  supporto  quali  piazzole rifiuti,  locali  tecnologici,  zone  e/o  locali  di  stoccaggio  di sostanze pericolose a servizio  delle  attività,  che  costituiscono elementi di  criticità  specifica  che  devono  essere  gestiti  nel rispetto degli specifici requisiti definiti nella Parte B.
A.2.4  –  Identificazione  attività  aree  e  locali  a  rischio specifico
Nell’ambito dell’insediamento ricettivo  vengono  identificate  e localizzate le attività, le aree e/o i locali  a  rischio  specifico regolamentate da norme e regole tecniche specifiche.
A.3. Caratterizzazione dell’ubicazione e del lay-out
Ubicazione e lay-out dell’insediamento incidono su possibilità e modalità  di  risposta  interna   per   fronteggiare   lo   scenario incidentale di riferimento.
La caratterizzazione viene  effettuata  definendo  un  indice  di vulnerabilità funzionale dell’insediamento dipendente  dai  seguenti fattori:
a) disponibilità dell’assistenza  da  parte  di  soccorritori esterni,  in  termini  di  raggiungibilità   e   di   accessibilità all’insediamento;
b) presenza  di   lay-out   favorevole   alla   praticabilità dell’intervento;
c) estensione massima dei comparti;
d) capacita’ ricettiva dell’insediamento.
A.3.1 – Vulnerabilità funzionale dell’insediamento
Il livello  di  vulnerabilità  funzionale  dell’insediamento  e’ definito dal Prospetto A.5.
Prospetto A.5 – Livello vulnerabilità’ funzionale dell’insediamento
Parte di provvedimento in formato grafico
Il Prospetto A.6 fornisce un’interpretazione operativa  dei  vari livelli di vulnerabilità funzionale riportati nel Prospetto A.5.
Prospetto  A.6  – Significato  operativo  dei  vari  livelli   di vulnerabilità funzionale
Parte di provvedimento in formato grafico
A.4. Categorizzazione dell’insediamento ricettivo ai fini antincendio
La categorizzazione dello scenario emergenziale di riferimento ai fini antincendio dell’insediamento ricettivo e’  espressa  attraverso un codice alfanumerico composto da:
una lettera maiuscola dalla A alla E: indicativa dello scenario incidentale di riferimento più gravoso presente, definito secondo  i criteri di cui al precedente punto A.2 e considerando crescente da  A ad E la gravosità degli scenari;
un numero da 1 a 4: indicativo del  livello  di  vulnerabilità funzionale definita secondo i criteri di cui al precedente punto A.3;
un   eventuale    asterisco:    la    cui    presenza    indica l’interdipendenza con il contesto definita secondo i criteri  di  cui al precedente punto A.1.
A3; B1*; C2; D2*; E4
Figura 1. Esempi  di  codici  di  categorizzazione  dell’insediamento ricettivo ai fini antincendio
Parte B
Misure minime di sicurezza per le diverse categorie antincendio
Le misure di sicurezza hanno lo scopo di  impedire  il  generarsi dello scenario emergenziale potenziale e di  definire  le  condizioni necessarie a gestire in modo adeguato la risposta all’evento  avverso qualora questo abbia comunque a verificarsi.
Tali   misure   sono   definite   in   modo    proporzionato    e contestualizzato alla  situazione  della  realtà  esaminata  facendo riferimento alla categoria  antincendio  dell’insediamento  ricettivo definita secondo i criteri di caratterizzazione indicati nella  Parte A.
Le misure  di  sicurezza  vengono  distinte  con  riferimento  ai seguenti aspetti:

  1. organizzazione generale;
  2. precauzioni;
  3. comunicazioni;
  4. allontanamento;
  5. contrasto.

Per le attività, le  aree  e/o  i  locali  a  rischio  specifico regolamentate  da  disposizioni  di  prevenzione  incendi  (strutture ricettive turistico – alberghiere, locali  di  trattenimento  e/o  di pubblico  spettacolo,  attività  commerciali,  autorimesse,   gruppi elettrogeni, impianti di produzione calore, depositi di GPL, ecc.) si applicano  le  specifiche  disposizioni  in  materia  di  prevenzione incendi.
B.1. – Organizzazione generale
B.1.1 – Raccordo con soggetti esterni
Per    gli    insediamenti    ricettivi    classificabili    come interdipendenti  con  il  contesto  (codificati  con  asterisco)   e’ necessario un raccordo con i soggetti  esterni  gestori  degli  spazi contigui (Servizi Forestali, Sindaco, Ente parco, privato, ecc.)  per definire le modalità di pronto  coordinamento  delle  operazioni  di emergenza  in  caso   di   incendio   all’interno   e/o   all’esterno dell’insediamento ricettivo. Tali accordi e le relative procedure  di coordinamento devono essere richiamati nel piano di emergenza.
B.1.2 – Zone di sicurezza relativa
Possono essere considerate zone di sicurezza  relativa  tutte  le aree che,  rispetto  ad  un’area  potenzialmente  interessata  da  un incendio:

  1. a) sono separate da  elementi  parafuoco  (come  definiti  nel prospetto A.1)
  2. b) consentono accesso e allontanamento indipendenti, senza che nell’allontanamento    venga    attraversata    l’area    interessata dall’incendio;
  3. c) presentano  complessivamente   dimensioni   sufficienti   a contenere le persone  presenti  nell’insediamento,  considerando  una densità massima di affollamento pari a 2 persone/mq.

Dette zone possono essere interne all’insediamento ricettivo  e/o esterne in prossimità allo stesso.
 B.1.3 – Servizio di sicurezza interno
Il servizio di  sicurezza  interno  e’  l’insieme  delle  persone preposte alla lotta antincendio e gestione delle  emergenze  in  caso d’incendio. Le caratteristiche e il numero di addetti  del  servizio, coerentemente con  la  valutazione  dei  rischi  di  cui  al  decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 devono essere idonei a  coprire  sia le esigenze di assistenza all’esodo che di lotta antincendio.
Il personale deve essere adeguatamente formato e  addestrato  con particolare riferimento agli  interventi  necessari  per  gestire  le varie  tipologie  di   scenari   emergenziali   potenziali   presenti all’interno dell’insediamento.  Tenendo  conto  delle  condizioni  di esercizio, il personale deve essere chiamato a partecipare almeno una volta nel corso del periodo di apertura a riunioni  di  addestramento sull’uso dei mezzi di soccorso, di allarme e di chiamata di soccorso, nonché ad esercitazioni antincendio (da  tenersi  almeno  una  volta all’anno)  sulla  base  di  un  piano  di  emergenza   opportunamente predisposto. In caso di incendio od emergenza in genere, il personale indicato deve essere istruito a svolgere almeno le seguenti azioni:
applicare le istruzioni contenute nel piano di  emergenza,  con particolare riferimento alle comunicazioni da inviare ed  allarmi  da attivare ;
contribuire efficacemente all’evacuazione di tutti  gli  utenti dell’attività ricettiva;
utilizzare i mezzi di estinzione in attesa dei soccorsi;
collaborare con il personale degli enti esterni di soccorso.
B.1.4 – Atlante di caratterizzazione antincendio
Il  responsabile  dell’attività  e’  tenuto  a  realizzare  e  a mantenere  costantemente  aggiornato   l’insieme   delle   mappe   di caratterizzazione antincendio dell’insediamento,  che  consentono  di identificare e caratterizzare almeno i seguenti aspetti:
contesto;
accessibilità;
viabilità interna;
distribuzione interna dei comparti e delle varie zone omogenee;
mappa  dei  comparti  con   codifica   dei   relativi   scenari incidentali, indicazione delle zone di interdipendenza perimetrale  e codifica   dello   scenario   emergenziale   di    riferimento    per l’insediamento
punti di criticità specifica;
dotazioni e impianti di sicurezza e antincendio;
zone di sicurezza relative interne ed esterne;
attività, aree e locali a rischio specifico.
L’atlante costituisce una misura di  sicurezza  finalizzata  alla conoscenza dei rischi e alla gestione della sicurezza antincendio  ed e’  parte  integrante  ed  essenziale  del  piano  di  emergenza   ed evacuazione. L’atlante e’ utilizzato come  strumento  di  riferimento conoscitivo nella pianificazione ed  attuazione  delle  esercitazioni antincendio.
B.1.5 – Registro della sicurezza
Il responsabile dell’attività e’ tenuto a predisporre  e  tenere aggiornato il registro dei controlli periodici di  cui  alla  vigente normativa.
Una  sezione  di  tale  registro  deve  essere  predisposta   per documentare e  tenere  sotto  controllo  il  deposito  di  recipienti portatili di GPL qualora affidati in custodia dagli utenti.
B.1.6 – Piano di emergenza ed evacuazione
Il responsabile dell’attività e’ tenuto a predisporre  un  piano di emergenza ed evacuazione sulla  base  dei  criteri  contenuti  nei decreti emanati a norma dell’articolo 46 del  decreto  legislativo  9 aprile 2008, n. 81.  E’  opportuno,  inoltre,  che  le  procedure  di sicurezza  siano  direttamente  riferite  agli   elementi   riportati nell’atlante di caratterizzazione antincendio e riguardino  anche  la gestione  degli  eventuali  raccordi  con  soggetti  esterni  qualora necessari.
Nel piano di emergenza devono essere descritte:
procedure di allarme: modalità di allarme,  informazione  agli occupanti, modalità di diffusione dell’ordine di evacuazione;
procedure di comunicazione interna e verso gli enti di soccorso pubblico: devono essere chiaramente definite modalità e strumenti di comunicazione tra gli addetti del servizio  antincendio,  individuate le modalità di chiamata del soccorso pubblico e le  informazioni  da fornire alle squadre di soccorso;
procedure di primo intervento antincendio, che devono prevedere le  azioni  della  squadra  antincendio  per  lo  spegnimento  di  un principio  di  incendio,  per  l’assistenza  degli  occupanti   nella evacuazione, per  la  messa  in  sicurezza  delle  apparecchiature  o impianti;
procedure per l’esodo degli occupanti e azioni di facilitazione dell’esodo;
procedure  per  assistere  occupanti  con  ridotte  o  impedite capacita’  motorie,  sensoriali  e   cognitive   o   con   specifiche necessita’.
In relazione alle azioni previste,  alle  presenze  effettive  ed alla loro distribuzione nell’ambito  nell’insediamento  ricettivo,  il piano di emergenza deve identificare un adeguato  numero  di  persone incaricate di attuare le procedure previste. Il numero complessivo di personale  designato  alla  gestione  delle  emergenze  deve   essere congruo, in relazione alle azioni previste  dalla  pianificazione  di emergenza, alle turnazioni e alle assenze ordinariamente prevedibili.
Per numero di presenze effettive deve  intendersi  il  numero  di ospiti registrati dalla struttura ricettiva.
B.2. – Precauzioni
Le  precauzioni  sono   misure   di   sicurezza   finalizzate   a minimizzare:
a) la presenza delle sorgenti di incendio;
b) le   condizioni    che    predispongono    all’attivazione dell’incendio;
c) le occasioni di attivazione dell’incendio.
Il  responsabile  dell’attività’  deve   prendere   i   necessari provvedimenti affinche’ vengano adottate le precauzioni indicate  nei punti B.2.1, B.2.2 e B.2.3.
B.2.1 – Precauzioni base nelle zone classificate A, B, C, D ed E  non  accendere  fuochi   (ad   esclusione   di   quelli   delle apparecchiature di cottura) all’interno delle unita’ abitative;
e’ vietato  di  utilizzare  barbecue  alimentati  a  legna  e/o carbonella a ridosso delle unita’ abitative;
tutti i dispositivi di cottura (griglie/fornelli) devono essere tenuti ad opportuna distanza dai teli delle tende;
le aree comprese tra le tende siano tenute pulite, in ordine e non  utilizzate  come  aree  deposito  di  materiale  combustibile  o infiammabile;
sia  predisposta   idonea   cartellonistica   in   multilingue, contenente  precauzioni  di  prevenzione   ed   istruzioni   per   la segnalazione di emergenza incendio.
B.2.2 – Precauzioni specifiche per le zone classificate B, C ed E non  accendere  fuochi   (ad   esclusione   di   quelli   delle apparecchiature di cottura) al di fuori degli appositi punti fuoco;
la vegetazione secca del sottobosco, il fogliame, gli  aghi  di pino, i pappi di pioppo,  ecc.  devono  essere  rimossi  in  modo  da evitare predisposizioni che facilitino l’innesco  e  la  propagazione radente;
la  vegetazione  del  sottobosco  deve  essere   mantenuta   ad un’altezza tale da prevenire l’eventuale innesco della  chioma  degli alberi in caso di incendio.
B.2.3 – Precauzioni particolari e aggiuntive
a) Zone classificate D ed E e’  vietato  parcheggiare  auto  a   ridosso   delle   unita’ abitative.
b) Piazzole stoccaggio rifiuti la  distanza  di  protezione  delle  piazzole  ecologiche  distoccaggio dei contenitori  dei  rifiuti  da  unita’  abitative  deve essere congrua ad impedire la propagazione di  incendi  e,  comunque, non inferiore a 10 m.
c) Locali ed impianti tecnologici gli   impianti   tecnologici   devono   essere    progettati, realizzati,  mantenuti  e  verificati  in  conformità  alla   regola dell’arte;
i locali  tecnologici  devono  essere  mantenuti  sgombri  da materiale  in  deposito,  debitamente  illuminati  e   ventilati   in relazione alle specifiche esigenze d’uso;
deve essere mantenuta una distanza di sicurezza tra i  locali tecnologici e le unita’  abitative  da  valutare  in  relazione  alla specificità degli stessi.
d) Detenzione recipienti gas
i recipienti portatili di GPL devono  essere  installati  in posizione verticale fuori terra, con la valvola in alto, protetti  da possibili urti  accidentali  e  dai  raggi  solari,  con  valvola  di intercettazione facilmente accessibile;
il  collegamento  tra  i  recipienti  portatili  di  GPL,  il riduttore di pressione  e  l’apparecchio  utilizzatore,  deve  essere realizzato mediante idonea  tubazione,  in  conformita’  alla  regola dell’arte;
e’ vietato  compiere  operazioni  di  travaso  di  recipienti portatili di GPL, o dagli stessi a serbatoi di vetture  alimentate  a GPL.
e) Punti fuoco
Possono essere predisposte delle aree dedicate all’accensione  di fuochi con le seguenti caratteristiche e precauzioni:
essere muniti di opportune protezioni  laterali  incombustibili ovvero di pavimento incombustibile di profondità non inferiore di  2 m rispetto al perimetro del piano cottura;
ripulitura del terreno da materiale combustibile;
creazione di ripari dal vento;
spegnimento del fuoco prima dell’allontanamento dall’area.
B.3 – Comunicazioni
Le misure di sicurezza relative alle comunicazioni sono  volte  a garantire:
a) la comunicazione utente→gestore;
b) la comunicazione gestore→utente;
c) la   comunicazione   addetto↔addetto   per   coordinamento emergenza.
Le misure sono definite con riferimento ai  seguenti  criteri  ed esigenze:
garantire un punto di riferimento  in  caso  di  emergenza  per utenti e soccorritori esterni;
fornire strumenti di segnalazione dell’emergenza;
disporre di strumenti di allertamento degli utenti;
disporre di  sistemi  di  comunicazione  tra  gli  addetti  del servizio di sicurezza interno per garantire  il  coordinamento  degli interventi.
B.3.1 – Misure di sicurezza
Le misure di sicurezza sono definite in funzione della  categoria antincendio  dell’insediamento  nei   prospetti   B.1   e   B.2.   Le caratteristiche delle singole  misure  richieste  sono  definite  nel punto B.3.2.
Prospetto B.1 – Misure minime negli insediamenti di categoria A, B  e C
Parte di provvedimento in formato grafico
Prospetto B.2 – Misure minime negli insediamenti di categoria D ed E
Parte di provvedimento in formato grafico
B.3.2 – Caratteristiche delle singole misure
Presidio fisso
Il presidio fisso e’ un luogo interno all’insediamento  ricettivo debitamente  segnalato  e  permanentemente   presidiato   (Reception, Uffici, Presidio Security, ecc.) in grado di raccogliere, valutare  e gestire  le  situazioni  di  emergenza  che  si  possono   verificare nell’ambito dell’attività ricettiva durante l’apertura della stessa.
Il personale preposto al presidio fisso deve essere in  grado  di interloquire con gli utenti nelle lingue  estere  più  frequenti  in base alla provenienza degli stessi.
Il presidio fisso deve disporre di idonei sistemi  e/o  mezzi  di comunicazione con il personale addetto alla gestione della  sicurezza e con i soccorritori esterni.
Il presidio fisso deve essere, preferibilmente, ubicato  in  zona di sicurezza relativa.
Punto segnalazione emergenze
Il punto di segnalazione emergenze e’  un  presidio  fisso  o  un terminale di un  sistema  fisso  di  segnalazione  e/o  comunicazione installato  all’interno   dell’insediamento   ricettivo   debitamente illuminato e segnalato, attraverso il quale e’ possibile  trasmettere una segnalazione remota di emergenza al presidio fisso.
L’autonomia minima dell’alimentazione di  sicurezza  del  sistema fisso di segnalazione deve essere di almeno trenta minuti.
Dispositivi di allertamento
I dispositivi di allertamento  sono  sistemi  che  consentono  la diffusione di avvisi e segnali di allarme allo scopo  di  dare  avvio alle procedure di  emergenza  nonche’  alle  connesse  operazioni  di allontanamento  dalle  aree  critiche  verso  le  zone  di  sicurezza
relativa. Possono essere megafoni ovvero sistemi di diffusione sonora di tipo mobile o fisso.
L’autonomia minima dell’alimentazione di sicurezza del sistema di diffusione sonora deve essere di almeno 30 minuti.
Dispositivi di comunicazione operativa di emergenza
Al fine di garantire un buon coordinamento  delle  operazioni  di emergenza e’ preferibile  l’impiego  di  radio  ricetrasmittenti  che permettano una comunicazione punto-multipunto.
B.4 – Misure per l’allontanamento
Le misure di sicurezza relative all’allontanamento sono volte a:
a) facilitare l’allontanamento dalle  zone  interessate  dagli effetti avversi dell’evento incidentale;
b) garantire una adeguata assistenza all’esodo.
Le misure  di  sicurezza,  in  particolare,  sono  ricondotte  ai seguenti criteri ed esigenze:
usufruire  della   presenza   di   idonee   facilitazioni   per l’individuazione e la percorribilità delle vie d’allontanamento;
agevolare e assistere le persone coinvolte  nell’allontanamento dalle aree critiche fino alle zone di sicurezza relativa.
B.4.1 – Misure minime per tutte le categorie di insediamenti
Prospetto B.3 – Misure minime di facilitazione all’allontanamento per tutte le categorie di insediamenti
=====================================================================
|         Esigenza         |                 Misura                 |
+==========================+========================================+
|                          |Segnaletica e planimetrie orientative   |
|                          |(con le caratteristiche di cui al punto |
|                          |B.4.2) Illuminamento delle vie di       |
|                          |allontamento (con le caratteristiche di |
|Facilitazioni             |cui al punto B.4.2)                     |
+————————–+—————————————-+
Parte di provvedimento in formato grafico
B.4.2 – Caratteristiche delle singole misure
Segnaletica e planimetrie orientative
La segnaletica di  sicurezza  deve  essere  idonea  a  facilitare l’esodo e costituire efficace riferimento  per  l’orientamento  e  la localizzazione dei percorsi di allontanamento, del presidio  fisso  e delle  zone  di  sicurezza  relativa.  La  segnaletica  deve   essere integrata da planimetrie orientative da ubicare  in  punti  opportuni dell’insediamento (in prossimità dell’ingresso, in corrispondenza di punti  di  ritrovo   e   delle   principali   aree   di   smistamento distributivo). Le informazioni essenziali sulle vie di allontanamento devono essere riportate sulla documentazione  informativa  che  viene fornita agli ospiti. Oltre che in  italiano  le  informazioni  devono essere redatte anche nelle principali lingue  estere,  tenendo  conto della clientela  abituale  della  struttura  ricettiva.  Deve  sempre essere riportato il numero di emergenza interna.
Illuminazione di sicurezza delle vie di allontanamento
Al fine di facilitare l’allontanamento dalle aree a campeggio  in situazioni  di  emergenza  deve  essere  presente   un   sistema   di illuminazione lungo le vie utilizzate per l’esodo nonché delle  zone di sicurezza relativa con livello di illuminamento non inferiore a  2 lux. L’illuminamento  deve  essere  garantito  anche  in  assenza  di alimentazione di rete;  l’autonomia  minima  della  alimentazione  di sicurezza del sistema di illuminazione deve essere almeno di  un’ora.
Sono  ammesse  singole  lampade  con   alimentazione   autonoma.   Il dispositivo  di  carica  degli  accumulatori  deve  essere  di   tipo automatico e tale da consentire la ricarica completa  entro  12  ore.
Nelle aree a campeggio l’alimentazione di sicurezza  del  sistema  di illuminazione può essere ad interruzione media (≤ 15s).
Addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione  delle emergenze
Il personale addetto alla prevenzione incendi, lotta  antincendio e gestione delle emergenze deve essere in possesso dell’attestato  di idoneità tecnica di cui all’articolo 3 del decreto-legge 1°  ottobre 1996, n. 512.
Il suddetto personale deve essere dotato  dell’equipaggiamento  e dei dispositivi necessari per svolgere al meglio i propri  compiti  e per essere facilmente identificabile.
B.5 – Contrasto
Le misure di sicurezza  relative  all’azione  di  contrasto  sono volte a consentire:
a) l’azione di contrasto e spegnimento degli incendi;
b) l’azione di contenimento per evitare la propagazione;
c) l’efficace  intervento  di  enti  esterni   (VVF,   Servizi Forestali, Protezione Civile, Ente Parco, ecc.).
Le misure di sicurezza sono definite con riferimento ai  seguenti criteri ed esigenze:
disporre in modo diffuso di idonee dotazioni di base;
disporre di risorse sufficienti ed idonee per poter attuare  un primo  intervento  da  parte  degli  addetti  preposti   alla   lotta antincendio;
disporre  di  un  numero  adeguato  di   addetti   alla   lotta antincendio,   muniti   di   idonei   dispositivi   ed   attrezzature d’intervento  in  grado  di  operare   sugli   scenari   emergenziali potenziali presenti nell’insediamento;
garantire un idoneo approvvigionamento idrico per i mezzi degli enti esterni di soccorso ed interni mobili;
disporre delle misure di cui ai punti precedenti per  tutto  il periodo di apertura dell’insediamento ricettivo.
B.5.1 – Dotazioni di base
Le aree dell’insediamento devono essere  dotate  di  un  adeguato numero di estintori di tipo omologato, distribuiti in  modo  uniforme nell’area da proteggere.
Gli  stessi  devono  essere  ubicati  in   posizioni   facilmente accessibili, visibili e segnalate in modo  che  la  distanza  che  la persona deve percorrere per utilizzarli non sia superiore a 30 m. Gli estintori  devono  essere  del   tipo   polivalente   con   capacita’ estinguente non inferiore a 34A 113B.
Gli  estintori  a  protezione  di  aree  ed  impianti  a  rischio specifico devono avere agenti  estinguenti  di  tipo  idoneo  all’uso previsto.
In prossimità di ogni punto fuoco dovrà essere tenuto almeno un estintore con capacita’ estinguente non inferiore a 34A 113B.
B.5.2 – Risorse per il primo intervento
Le risorse per il primo intervento possono essere di  tipo  fisso o, in alternativa, di tipo mobile.
Nel caso in cui l’insediamento sia  dotato  di  una  rete  idrica antincendio realizzata in data antecedente l’entrata  in  vigore  del presente decreto, la stessa  dovrà  presentare  almeno  i  requisiti prestazionali minimi previsti nel prospetto B.4.
Qualora non sia presente una rete idrica  antincendio  ovvero  la stessa  abbia  caratteristiche  inferiori  a  quelle   previste   nel prospetto B. 4, dovranno essere  garantite  risorse  idriche  per  il primo intervento  con  dispositivi  antincendio  mobili,  debitamente predisposti, aventi  caratteristiche  minime  almeno  pari  a  quelle riportate nel prospetto B.4.
Qualora la rete  idrica  antincendio  venga  realizzata  ex  novo dovrà rispettare quanto al riguardo previsto per le nuove attività, senza l’obbligo di realizzare l’approvvigionamento idrico di  cui  al successivo punto B.5.3.
Prospetto B.4 – Risorse minime  di  primo  intervento  per  le  varie categorie di insediamento
Parte di provvedimento in formato grafico
In alternativa  alle  risorse  minime  di  primo  intervento  con dispositivi antincendio mobili indicate  nel  prospetto  B.4  possono essere previste  altre  tipologie  di  sistemi  e/o  dispositivi  con prestazioni non inferiori a quelle indicate  nel  prospetto  medesimo (ad esempio,  dispositivi  ad  alta  capacita’  di  spegnimento),  in funzione  delle  diverse  categorie  e  livelli   di   vulnerabilità funzionale, da documentare nell’ambito della valutazione del progetto di prevenzione incendi.
B.5.3 – Approvvigionamento idrico
Le fonti idriche per l’approvvigionamento dei mezzi  di  soccorso esterni (VV.F., servizi forestali,  protezione  civile,  ente  parco, ecc.) ed interni mobili, possono essere  costituite  da  una  riserva idrica (serbatoio/i, piscina/e, lago, mare, ecc.) o, in  alternativa, da uno o piu’ idranti alimentati da rete idrica  pubblica  o  privata raggiungibili  con  un  percorso  massimo  di  500  m   dai   confini dell’attività.
Le caratteristiche minime di tali risorse sono  definite  per  le varie categorie di insediamento nel prospetto B.5.
Prospetto B.5 – Fonti minime  di  approvvigionamento  idrico  per  le varie categorie di insediamento  e  per  il  rifornimento  dei  mezzi mobili
Parte di provvedimento in formato grafico
Le fonti di approvvigionamento idrico di cui al  prospetto  B.  5
devono   essere   disponibili   nell’ambito    o    in    prossimità all’insediamento  ricettivo;  le  stesse  devono  essere  ubicate  in posizione segnalata e facilmente  accessibile  ai  mezzi  esterni  di soccorso e a quelli interni  di  tipo  mobile;  l’acqua  deve  essere facilmente prelevabile dai mezzi di soccorso e/o mobili.
B.5.4 – Dotazioni minime per  il  personale  addetto  alla  lotta antincendio
Il personale addetto alla lotta antincendio deve essere dotato di idoneo equipaggiamento, dei dispositivi  di  protezione  individuale, utensili  ed  attrezzature  e  di  ogni  altro  mezzo  o  dispositivo necessario a  fronteggiare  i  potenziali  scenari  emergenziali  (di natura antropica, boschiva o connessi a  criticità  particolari)  in modo che sia garantita l’auto-protezione e l’efficacia  delle  azioni di contrasto e/o contenimento dell’evento, tenuto conto  delle  varie condizioni operative ed ambientali (diurne e notturne) e in  rapporto ai mezzi manuali, automatici, fissi e/o mobili impiegati.
B.6 – Quadro riassuntivo delle misure di sicurezza
Il prospetto B.6 riepiloga le misure di sicurezza da  adottare  a seconda della categoria antincendio dell’insediamento ricettivo.
Prospetto B.6 – Riepilogo delle misure di sicurezza previste  per  le varie categorie antincendio
Parte di provvedimento in formato grafico
(1) Zona che  presenta  diverse  tipologie  di  unita’  abitative  di riferimento ma disposte con una distribuzione omogenea

Potrebbe interessarti anche…

0 commenti

Invia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *