Fare sicurezza sul lavoro vuol dire anche fare prevenzione e informazione.
Conoscete i rischi dovuti agli agenti chimici? Quando si parla di essi? Quando sono definiti pericolosi? Cosa deve fare il datore di lavoro e il lavoratore?
Protezioni da Agenti Chimici
Art. 222. (Definizioni)
1. Ai fini del presente capo si intende per:
a) agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo
stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante
qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no
sul mercato;
b) agenti chimici pericolosi:
1) agenti chimici classificati come sostanze pericolose ai sensi del decreto legislativo 3
febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni;
2) agenti chimici classificati come preparati pericolosi ai sensi del decreto legislativo 14
marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni;
3) agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi, in base ai numeri
1) e 2), possono comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a
causa di loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui
sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui é stato
assegnato un valore limite di esposizione professionale;
Art. 223. (Valutazione dei rischi)
1. Il datore di lavoro determina, preliminarmente l’eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo
di lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti,
prendendo in considerazione in particolare:
a) le loro proprietà pericolose;
b) le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal responsabile dell’immissione sul
mercato tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi dei decreti legislativi 3
febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modifiche;
c) il livello, il modo e la durata della esposizione;
d) le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti tenuto conto della
quantità delle sostanze e dei preparati che li contengono o li possono generare;
e) i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici; di cui un primo elenco
è riportato negli allegati XXXVIII e XXXIX;
f) gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare;
g) se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già
intraprese.
2. Nella valutazione dei rischi il datore di lavoro indica quali misure sono state adottate ai
sensi dell’articolo 224 e, ove applicabile, dell’articolo 225. Nella valutazione medesima
devono essere incluse le attività, ivi compresa la manutenzione e la pulizia, per le quali é
prevedibile la possibilità di notevole esposizione o che, per altri motivi, possono provocare
effetti nocivi per la salute e la sicurezza, anche dopo l’adozione di tutte le misure tecniche.
3. Nel caso di attività lavorative che comportano l’esposizione a più agenti chimici pericolosi,
i rischi sono valutati in base al rischio che comporta la combinazione di tutti i suddetti agenti
chimici.
4. Fermo restando quanto previsto dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo
2003, n. 65, e successive modificazioni, il responsabile dell’immissione sul mercato di agenti
chimici pericolosi è tenuto a fornire al datore di lavoro acquirente tutte le ulteriori informazioni
necessarie per la completa valutazione del rischio.
5. La valutazione del rischio può includere la giustificazione che la natura e l’entità dei rischi
connessi con gli agenti chimici pericolosi rendono non necessaria un’ulteriore valutazione
maggio
rmente dettagliata dei rischi.
6. Nel caso di un’attività nuova che comporti la presenza di agenti chimici pericolosi, la
valutazione dei rischi che essa presenta e l’attuazione delle misure di prevenzione sono
predisposte preventivamente. Tale attività comincia solo dopo che si sia proceduto alla
valutazione dei rischi che essa presenta e all’attuazione delle misure di prevenzione.
7. Il datore di lavoro aggiorna periodicamente la valutazione e, comunque, in occasione di
notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata ovvero quando i risultati della
sorveglianza medica ne mostrino la necessità.
Articolo 224 – (Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi)
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 15, devono essere eliminati i rischi derivanti
da agenti chimici pericolosi mediante le seguenti misure:
a) progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro;
b) fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione
adeguate;
c) riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti;
d) riduzione al minimo della durata e dell’intensità dell’esposizione;
e) misure igieniche adeguate;
f) riduzione al minimo della quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro in funzione delle
necessità della lavorazione;
g) metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella
manipolazione, nell’immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici
pericolosi nonché dei rifiuti che contengono detti agenti chimici.
2. Se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo e alle quantità
di un agente chimico pericoloso e alle modalità e frequenza di esposizione a tale agente
presente sul luogo di lavoro, vi è solo un rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la
salute dei lavoratori e che le misure di cui al comma 1 sono sufficienti a ridurre il rischio, non
si applicano le disposizioni degli articoli 225, 226, 229, 230.
Articolo 225 – (Misure specifiche di protezione e di prevenzione)
1. Il datore di lavoro, sulla base dell’attività e della valutazione dei rischi di cui all’articolo
223, provvede affinché il rischio sia eliminato o ridotto mediante la sostituzione, qualora la
natura dell’attività lo consenta, con altri agenti o processi che, nelle condizioni di uso, non
sono o sono meno pericolosi per la salute dei lavoratori. Quando la natura dell’attività non
consente di eliminare il rischio attraverso la sostituzione il datore di lavoro garantisce che il
rischio sia ridotto mediante l’applicazione delle seguenti misure da adottarsi nel seguente
ordine di priorità:
a) progettazione di appropriati processi lavorativi e controlli tecnici, nonché uso di
attrezzature e materiali adeguati;
b) appropriate misure organizzative e di protezione collettive alla fonte del rischio;
c) misure di protezione individuali, compresi i dispositivi di protezione individuali, qualora non
si riesca a prevenire con altri mezzi l’esposizione;
d) sorveglianza sanitaria dei lavoratori a norma degli articoli 229 e 230.
2. Salvo che possa dimostrare con altri mezzi il conseguimento di un adeguato livello di
prevenzione e di protezione, il datore di lavoro, periodicamente ed ogni qualvolta sono
modificate le condizioni che possono influire sull’esposizione, provvede ad effettuare la
misurazione degli agenti che possono presentare un rischio per la salute, con metodiche
standardizzate di cui è riportato un elenco meramente indicativo nell’ALLEGATO XLI o inloro
assenza, con metodiche appropriate e con particolare riferimento ai valori limite di
esposizione professionale e per periodi rappresentativi dell’esposizione in termini spazio
temporali.
3. Quando sia stato superato un valore limite di esposizione professionale stabilito dalla
normativa vigente il datore di lavoro identifica e rimuove le cause che hanno cagionato tale
superamento d
ell’evento, adottando immediatamente le misure appropriate di prevenzione e
protezione.
4. I risultati delle misurazioni di cui al comma 2 sono allegati ai documenti di valutazione dei
rischi e resi noti ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori. Il datore di lavoro tiene
conto delle misurazioni effettuate ai sensi del comma 2 per l’adempimento degli obblighi
conseguenti alla valutazione dei rischi di cui all’articolo 223. Sulla base della valutazione dei
rischi e dei principi generali di prevenzione e protezione, il datore di lavoro adotta le misure
tecniche e organizzative adeguate alla natura delle operazioni, compresi
l’immagazzinamento, la manipolazione e l’isolamento di agenti chimici incompatibili fra di
loro; in particolare, il datore di lavoro previene sul luogo di lavoro la presenza di
concentrazioni pericolose di sostanze infiammabili o quantità pericolose di sostanze
chimicamente instabili.
5. Laddove la natura dell’attività lavorativa non consenta di prevenire sul luogo di lavoro la
presenza di concentrazioni pericolose di sostanze infiammabili o quantità pericolose di
sostanze chimicamente instabili, il datore di lavoro deve in particolare:
a) evitare la presenza di fonti di accensione che potrebbero dar luogo a incendi ed
esplosioni, o l’esistenza di condizioni avverse che potrebbero provocare effetti fisici dannosi
ad opera di sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili;
b) limitare, anche attraverso misure procedurali ed organizzative previste dalla normativa
vigente, gli effetti pregiudizievoli sulla salute e la sicurezza dei lavoratori in caso di incendio
o di esplosione dovuti all’accensione di sostanze infiammabili, o gli effetti dannosi derivanti
da sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili.
6. Il datore di lavoro mette a disposizione attrezzature di lavoro ed adotta sistemi di
protezione collettiva ed individuale conformi alle disposizioni legislative e regolamentari
pertinenti, in particolare per quanto riguarda l’uso dei suddetti mezzi in atmosfere
potenzialmente esplosive.
7. Il datore di lavoro adotta misure per assicurare un sufficiente controllo degli impianti,
apparecchi e macchinari, anche mettendo a disposizione sistemi e dispositivi finalizzati alla
limitazione del rischio di esplosione o dispositivi per limitare la pressione delle esplosioni.
8. Il datore di lavoro informa i lavoratori del superamento dei valori limite di esposizione
professionale, delle cause dell’evento e delle misure di prevenzione e protezione adottate e
ne dà comunicazione, senza indugio, all’organo di vigilanza.
Articolo 227 – (Informazione e formazione per i lavoratori)
1. Fermo restando quanto previsto agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro garantisce che i
lavoratori o i loro rappresentanti dispongano di:
a) dati ottenuti attraverso la valutazione del rischio e ulteriori informazioni ogni qualvolta
modifiche importanti sul luogo di lavoro determinino un cambiamento di tali dati;
b) informazioni sugli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro, quali l’identità degli
agenti, i rischi per la sicurezza e la salute, i relativi valori limite di esposizione professionale
e altre disposizioni normative relative agli agenti;
c) formazione ed informazioni su precauzioni ed azioni adeguate da intraprendere per
proteggere loro stessi ed altri lavoratori sul luogo di lavoro;
d) accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza messa a disposizione dal responsabile
dell’immissione sul mercato ai sensi dei Decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo
2003, n. 65, e successive modificazioni.
2. Il datore di lavoro assicura che le informazioni siano:
a) fornite in modo adeguato al risultato della valutazione del rischio di cui all’articolo 223. Tali
informazioni possono essere costituite da comunicazioni orali o dalla formazione e
dall’addestramento individuali con il supporto di informazioni scritte, a seconda della natura e
del grado di rischio rivelato dalla valutazione del rischio;
b) aggiornate per tener conto del cambiamento delle circostanze.
3. Laddov
e i contenitori e le condutture per gli agenti chimici pericolosi utilizzati durante il
lavoro non siano contrassegnati da segnali di sicurezza in base a quanto disposto dal Titolo
V, il datore di lavoro provvede affinché la natura del contenuto dei contenitori e delle
condutture e gli eventuali rischi connessi siano chiaramente identificabili.
4. Il responsabile dell’immissione sul mercato devono trasmettere ai datori di lavoro tutte le
informazioni concernenti gli agenti chimici pericolosi prodotti o forniti secondo quanto
stabilito dai Decreti legislativi 3 febbraio 1997 n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive
modificazioni. “
Fonte:
Il testo è tratto da un documento messo a disposizione da INAIL.
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